Ricorso inammissibile per censure di merito e prova non sindacabili in Cassazione (Cass. civ. Sez. V n. 16143 del 16.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle capacità contributiva fondato sugli indici di cui all’art. 38 del d.P.R. n. 600/1973, il vizio di travisamento della prova è configurabile solo come assoluto travisamento dell’informazione probatoria e non come verifica logica della riconducibilità della stessa al fatto. La valutazione delle risultanze istruttorie circa il reddito netto residuo utilizzabile, la sufficienza della disponibilità finanziaria del coniuge e la congruità della provvista costituisce giudizio di fatto riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità. È altresì inammissibile, per mescolanza e sovrapposizione di censure di fatto e di diritto, il motivo che contesti la ricostruzione del fatto sotto la rubrica della violazione di legge.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate, all’esito di un invito a fornire delucidazioni su alcuni indici di capacità contributiva riferiti all’anno di imposta 2005, ha notificato al contribuente un avviso di accertamento per maggiore Irpef, addizionale regionale e comunale, oltre a sanzioni e interessi. Il contribuente ha impugnato l’atto davanti alla Commissione tributaria provinciale, che lo ha accolto in parte.

La Commissione tributaria regionale, adita in appello, ha dichiarato l’impugnazione inammissibile. La Cassazione, con precedente ordinanza, ha accolto il ricorso e rinviato per nuovo esame. Il giudice del rinvio ha quindi rigettato l’appello nel merito, ritenendo non giustificati gli incrementi patrimoniali. Avverso tale decisione il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, con cui si denunciava la nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 c.p.c., è dichiarato inammissibile. La Corte rileva che la CTR ha escluso di poter estendere l’indagine oltre il quinquennio, ratione decidendi non attinta dal ricorso. Sotto la rubrica della violazione dell’art. 115 c.p.c., la censura attiene in realtà alla valutazione delle risultanze istruttorie e non emerge il preteso travisamento della prova.

Il secondo motivo, fondato sulla violazione dell’art. 132 c.p.c., è infondato. La motivazione della sentenza impugnata supera il minimo costituzionale e non presenta le anomalie rilevanti ai sensi di Cass., Sez. U. n. 8053/2014. La CTR ha escluso la rilevanza dei redditi del decennio 1997-2007 e ha comunque ritenuto, con motivazione congrua, che tali redditi non giustificassero gli incrementi patrimoniali.

Il terzo motivo è inammissibile per mescolanza e sovrapposizione di censure di fatto e di diritto. La Corte ribadisce che la violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre solo quando l’onere della prova sia attribuito a parte diversa, mentre il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non integra alcun vizio denunciabile. La sufficienza o meno della disponibilità finanziaria del coniuge è frutto di un giudizio di relazione, non sindacabile in sede di legittimità. Quanto al mancato esercizio dei poteri di cui agli artt. 210 e 213 c.p.c., le censure sono generiche ed esplorative.

Il quarto motivo, relativo alla condanna alle spese, è anch’esso inammissibile. Il giudice del rinvio deve attenersi al principio di soccombenza applicato all’esito globale del processo. Il ricorso è respinto, con condanna del ricorrente alle spese e alle ulteriori somme ai sensi dell’art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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