Notifica al portiere e nullità sanata per raggiungimento dello scopo (Cass. civ. Sez. V n. 34115 del 25.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La nullità della notificazione dell’avviso di accertamento eseguita mediante consegna al portiere dello stabile, ai sensi dell’art. 139 cod. proc. civ., richiamato dall’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, è sanata per raggiungimento dello scopo qualora sia provata la ricezione della raccomandata contenente la notizia dell’avvenuta notificazione, ancorché nella relazione non vi sia l’attestazione del tentativo di consegna alle altre persone preferenzialmente indicate. Il difetto di autosufficienza del motivo che censuri il contenuto delle relate di notifica, senza trascrizione integrale delle stesse e senza allegazione degli atti corrispondenti, ne preclude l’esame. È onere del ricorrente indicare sotto quali specifici profili la comunicazione informativa non abbia raggiunto lo scopo.

Il Fatto

Il contribuente impugnava l’avviso di intimazione di pagamento emesso dall’agente della riscossione, con il quale gli veniva richiesto il pagamento di una somma rilevante. A fondamento del ricorso deduceva l’omessa notificazione degli atti presupposti e la conseguente nullità dell’intimazione.

La Corte di giustizia tributaria di primo grado rigettava il ricorso, ritenendo rituale la notificazione degli avvisi di accertamento e delle cartelle, avvenuta tramite messo comunale mediante consegna al portiere. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado confermava la decisione, richiamando l’art. 139 cod. proc. civ. e l’art. 60 del d.P.R. n. 602. Il contribuente ricorreva per cassazione con un unico motivo, deducendo la nullità della sentenza per violazione degli artt. 139 e 145 cod. proc. civ. Le agenzie intimate resistevano con controricorso, eccependo l’inammissibilità del motivo per difetto di autosufficienza.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta la questione della validità della notificazione eseguita mediante consegna al portiere quando la relazione del messo non attesti le ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l’atto. Il ricorrente sosteneva che il messo non avesse dato atto dell’assenza del destinatario né delle formalità prescritte dall’art. 139 cod. proc. civ.

Il Collegio rileva che la Corte di secondo grado aveva specificamente accertato l’adempimento relativo alla trasmissione della raccomandata informativa e che su tale circostanza non vi erano contestazioni da parte del contribuente. Su questa base richiama il principio secondo cui si ritiene sanata per raggiungimento dello scopo la nullità della notificazione dell’avviso di accertamento effettuata mediante consegna al portiere, ai sensi dell’art. 139 cod. proc. civ., senza che nella relazione vi sia l’attestazione del tentativo di consegna alle altre persone preferenzialmente indicate, qualora sia provata la ricezione della raccomandata contenente la notizia dell’avvenuta notificazione.

A sostegno la Corte richiama i propri precedenti Cass., 4 febbraio 2025 n. 2782, Cass., 18 agosto 2022, n. 24899, Cass., 4 aprile 2018, n. 8293 e Cass., 9 agosto 2017, n. 19795. Il motivo, pur prospettando profili di inammissibilità ex art. 366, n. 6, cod. proc. civ. per difetto di autosufficienza, è nel merito destituito di fondamento.

Il contribuente, che aveva incentrato le censure sul contenuto delle relate di notifica, non aveva trascritto integralmente le stesse né allegato gli atti corrispondenti, come richiesto dai richiamati precedenti Cass. n. 31938/2018, n. 5185/2017 e n. 6288/2025. Egli si era limitato ad affermare genericamente che la successiva comunicazione a mezzo raccomandata non sana la nullità, omettendo di precisare sotto quali specifici profili e rispetto a quali elementi la comunicazione non sarebbe stata funzionale allo scopo. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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