Ingiunzione fiscale autonoma e consolidamento del credito se non impugnata (Cass. civ. Sez. V n. 34114 del 25.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’ingiunzione fiscale di riscossione dei tributi locali è atto autonomamente impugnabile al pari dell’atto di ruolo. Ai sensi dell’art. 19, terzo comma, d. Lgs. n. 546/1992, essa va impugnata per vizi propri e, in caso di mancata notificazione di atti precedenti autonomamente impugnabili, anche per i vizi riferibili a questi ultimi. Il vizio di omessa notifica dell’avviso di accertamento prodromico va dunque prospettato mediante l’impugnazione dell’ingiunzione che lo segue, quale motivo di nullità della stessa. L’omessa impugnazione di tale atto determina il consolidamento del credito posto in riscossione, non potendosi più far valere il vizio avverso l’ingiunzione successiva.

Il Fatto

Un Comune notificava a un contribuente un’ingiunzione di pagamento per la TARES relativa all’annualità 2013, dell’importo di euro 16.347,05, notificata il 5.12.2019. Il contribuente impugnava l’atto davanti alla giustizia tributaria. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso con sentenza n. 57/2/21 del 21.3.2021.

Sull’impugnazione del contribuente, la Corte di giustizia tributaria di II grado accoglieva il gravame con la sentenza n. 6182/2022, decidendo secondo il criterio della ragione più liquida: l’ente impositore non aveva dimostrato la rituale notificazione dell’avviso di accertamento prodromico all’ingiunzione impugnata, ma solo quella dell’ingiunzione stessa. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo.

La Motivazione della Corte

La Corte disattende anzitutto le eccezioni di inammissibilità del ricorso. Il vizio di violazione di legge può desumersi dal contenuto stesso della sentenza gravata, che annulla l’ingiunzione per omessa notifica dell’avviso di accertamento. La mancata allegazione in ricorso dell’avviso e della precedente ingiunzione è quindi irrilevante. Quanto alla dedotta formulazione confusa di plurimi motivi, il motivo coniuga violazione di legge e omessa considerazione di un fatto decisivo e consente comunque di comprendere con chiarezza le censure, tutte riconducibili al vizio di violazione di legge.

Nel merito il motivo è fondato. L’art. 19, terzo comma, d. Lgs. n. 546/1992 stabilisce che ciascun atto autonomamente impugnabile può essere impugnato solo per vizi propri, e che la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili adottati in precedenza ne consente l’impugnazione unitamente a quello successivo.

La Corte richiama la propria giurisprudenza (Cass. n. 20148 del 2023; Cass. n. 18104 del 2021; Cass. n. 3592 del 2021) sull’ingiunzione fiscale quale strumento di riscossione dei tributi locali alternativo al ruolo. Dopo una stagione legislativa che aveva privilegiato il ruolo, la riscossione mediante ingiunzione è stata rivitalizzata e la riscossione a mezzo ruolo è divenuta facoltativa. L’ingiunzione è così divenuta mezzo di elezione delle procedure di riscossione dei tributi locali.

Proprio in quanto strumento alternativo al ruolo, essa è atto autonomamente impugnabile, avverso il quale andavano fatti valere i vizi propri e, in caso di mancata notificazione di atti precedenti, anche i vizi a questi riferibili. Nella specie il giudice del gravame ha dato atto della precedente notificazione di altra ingiunzione fiscale, non impugnata. Quand’anche l’avviso di accertamento non fosse stato notificato, il vizio andava prospettato impugnando l’atto consequenziale, cioè la prima ingiunzione, quale motivo di nullità della stessa.

Poiché è stata impugnata solo la seconda ingiunzione, dalla mancata impugnazione della prima consegue il consolidamento del credito posto in riscossione (Cass. SS.UU. n. 23397 del 2016; Cass. n. 33797 del 2019; Cass. n. 12200 del 2018; Cass. n. 11800 del 2018; in tema di ingiunzione fiscale Cass. n. 12263 del 2007). Il ricorso va quindi accolto, la sentenza cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese, per l’esame delle questioni di merito assorbite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *