Definizione agevolata della lite tributaria ed estinzione del giudizio di cassazione (Cass. civ. Sez. V n. 12 del 02.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La definizione agevolata della controversia tributaria disciplinata dall’art. 1, commi da 197 a 202, della l. 22 dicembre 2022, n. 197 si perfeziona con la presentazione della domanda e con il versamento della prima rata entro il 30 settembre 2023. Al deposito della documentazione che comprova la domanda e il pagamento consegue la declaratoria di estinzione del giudizio, con decreto od ordinanza a seconda che sia stata o meno fissata l’udienza di discussione. Il giudice non esamina perciò i motivi di ricorso, divenuti irrilevanti per la sopravvenuta cessazione della materia del contendere determinata dalla definizione concordata. Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate aveva notificato a una società un avviso di accertamento per l’anno 2012, con ripresa a tassazione a fini Irap, Ires e Iva, sanzioni, maggiori ricavi non dichiarati e un maggior volume d’affari ricavati dall’applicazione degli studi di settore e dalla mancata risposta all’invito al contraddittorio. La società impugnò l’atto davanti alla Commissione tributaria provinciale, ottenendo un esito favorevole.
In appello la Commissione tributaria regionale ribaltò la decisione, ritenendo applicabili gli studi di settore e fondato il rilievo sui costi per servizi esposti in misura superiore a quelli effettivi. La società propose quindi ricorso per cassazione, articolato in due motivi.
La Motivazione della Corte
Nel primo motivo la ricorrente deduceva la violazione degli artt. 39 d.P.R. n. 600/1973, 54 d.P.R. n. 633/1972, 62-sexies d.l. n. 331/1993 e 2697 cod. civ., contestando l’efficacia probatoria attribuita agli studi di settore senza valutazione delle controprove offerte. Nel secondo motivo denunciava l’omesso esame di un fatto decisivo, costituito dalle risultanze della perizia di parte non esaminate dai giudici d’appello.
La Corte non ha proceduto all’esame dei motivi, rilevando che, con nota depositata il 22 maggio 2023 a mezzo del procuratore speciale abilitato, la ricorrente ha dichiarato di aver dato corso alla definizione agevolata della controversia. L’istanza era corredata dalla domanda di definizione e dalla prova del versamento della prima rata, e in prossimità dell’udienza la ricorrente ha documentato anche il saldo.
Il collegio ha richiamato la disciplina dell’art. 1, comma 194, della l. n. 197 del 2022, secondo cui la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e il pagamento della prima rata entro il 30 settembre 2023. Il comma successivo prevede che al deposito della documentazione comprovante tali circostanze segua la declaratoria di estinzione del giudizio, con decreto od ordinanza in relazione alla fissazione dell’udienza.
La Corte ha pertanto dichiarato l’estinzione del giudizio. Quanto alle spese processuali, sono rimaste a carico della parte che le ha anticipate.
Nota della Redazione
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