Prescrizione del risarcimento ai medici specializzandi e caducazione per perenzione (Cass. civ. Sez. III n. 141 del 03.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto dei medici che abbiano conseguito la specializzazione anteriormente all’anno accademico 1990/91 al risarcimento per la ritardata attuazione delle direttive comunitarie n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE si prescrive nel termine decennale decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge n. 370 del 1999. La proposizione dei ricorsi davanti al giudice amministrativo nel 2000 interrompe la prescrizione con effetto sospensivo permanente, ma tale effetto è caducato dalla sopravvenuta perenzione dei giudizi amministrativi. Le ordinanze del TAR del 2004, di mero contenuto interlocutorio, non protraggono l’effetto interruttivo; né la ripresa del corso della prescrizione può ancorarsi alla pubblicazione dell’ordinanza della Corte costituzionale n. 269 del 2005. Le istanze di fissazione di udienza del 2007, in quanto endoprocessuali e indirizzate al giudice, non costituiscono validi atti interruttivi.

Il Fatto

Alcuni medici, specializzatisi tra il 1983 e il 1994, convennero davanti al Tribunale di Roma la Repubblica Italiana e la Presidenza del Consiglio dei Ministri per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alla mancata attuazione delle direttive europee in tema di adeguata retribuzione per la frequenza dei corsi di specializzazione.

Il Tribunale rigettò le domande per intervenuta prescrizione, individuando la decorrenza nella data di entrata in vigore della legge n. 370 del 1999 e collocando l’ultimo atto interruttivo nella notificazione dei ricorsi al TAR del Lazio del 2000, escludendo la sospensione durante i giudizi amministrativi, poi dichiarati estinti per perenzione. La Corte d’appello di Roma riformò la decisione, riconoscendo valore interruttivo alle ordinanze del TAR del 2004 e condannando l’Amministrazione al pagamento di un importo per ciascun anno di frequenza. Le Amministrazioni ricorrono per cassazione; i medici resistono con controricorso e propongono ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta la questione della decorrenza e degli effetti interruttivi della prescrizione del credito risarcitorio dei medici specializzandi. Il ricorso principale censura la sentenza d’appello per avere attribuito effetto sospensivo alla pendenza del giudizio amministrativo fino alle ordinanze del 2004, qualificate come provvedimenti interlocutori privi di idoneità al giudicato e successivamente caducati dalla perenzione.

La Corte richiama le Sezioni Unite n. 17619 del 31.05.2022 e n. 18642 del 09.06.2022, rese su vicende pienamente sovrapponibili, e ne riprende il principio: la prescrizione ha durata decennale e decorre dal 27 ottobre 1999; il decorso è interrotto, con effetto sospensivo permanente, dalla proposizione dei ricorsi al TAR nel 2000; tale effetto è caducato dalla sopravvenuta perenzione del 2010.

Il Collegio esclude che l’effetto interruttivo possa protrarsi fino al 2004 in ragione delle ordinanze del TAR, prive di contenuto decisorio, e che la ripresa del corso della prescrizione possa ancorarsi alla pubblicazione dell’ordinanza della Corte costituzionale n. 269 del 2005, priva di incidenza sulle sorti del giudizio. Neppure le istanze di fissazione di udienza del 2007 costituiscono validi atti interruttivi, non avendo valore di costituzione in mora: sono atti endoprocessuali, privi di esplicita manifestazione di volontà tesa all’esercizio del diritto e indirizzati esclusivamente al giudice, non all’Amministrazione.

La Corte ritiene quindi fondato l’unico motivo del ricorso principale, con assorbimento del primo motivo del ricorso incidentale; infondati il secondo e il terzo motivo del ricorso incidentale e inammissibile, ex art. 360-bis n. 1 cod. proc. civ., il quarto. Il ricorso incidentale è rigettato; la sentenza impugnata è cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa è decisa nel merito ai sensi dell’art. 384, comma secondo, cod. proc. civ., con rigetto dell’appello. Le spese sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

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