Mansioni superiori e giudizio trifasico nel pubblico impiego privatizzato (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 157 del 03.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, la domanda con cui il lavoratore rivendica le differenze retributive per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori impone al giudice il cd. giudizio trifasico: verifica dell’inquadramento posseduto, verifica del livello invocato, raffronto di entrambi con le attività concretamente svolte con abitualità e prevalenza. L’operazione va condotta alla luce della contrattazione collettiva tempo per tempo vigente, nazionale e integrativa, che il giudice conosce ex officio in virtù del principio iura novit curia. La domanda di superiore inquadramento è distinta da quella retributiva ex art. 52, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001 e la relativa sussunzione rileva solo ai fini economici, non ai fini del riconoscimento della qualifica superiore.
Il Fatto
Il lavoratore, assunto quale autista soccorritore alle dipendenze dell’Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana, aveva chiesto l’ammissione al passivo in via privilegiata della liquidazione coatta amministrativa aperta nei confronti dell’ente, per differenze retributive fondate su due presupposti: l’erroneità dell’inquadramento datoriale e lo svolgimento in concreto di mansioni superiori.
Il Tribunale di Roma aveva respinto l’opposizione allo stato passivo. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, articolato in un unico motivo, deducendo la violazione di plurime norme contrattuali e dell’art. 36 Cost., oltre che dell’art. 52, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001. L’ente ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla distinzione, decisiva, tra le due domande: quella di superiore inquadramento e quella di pagamento delle differenze retributive per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori. Si tratta di questioni completamente diverse, con presupposti e oggetti autonomi.
Sulla prima, la Corte dà continuità a Cass. Sez. Lav. n. 20915/2019, secondo cui l’art. 12 del c.c.n.i. Croce Rossa del 20.2.2009 non è affetto da nullità e non configura una ricollocazione del personale tra le aree, ma una più chiara definizione dei profili professionali. Le censure sull’erroneità dell’inquadramento sono quindi respinte: per il periodo anteriore all’entrata in vigore della contrattazione integrativa la doglianza è tautologica, non spiegando perché l’inquadramento originario fosse errato; per il periodo successivo è infondata alla luce dell’insegnamento richiamato.
Sulla seconda domanda il ricorso è invece fondato. La Corte richiama Cass. Sez. Lav. n. 37331/2022 e ribadisce che nelle controversie sulle mansioni superiori il giudice è chiamato a un’operazione di sussunzione trifasica. Nel caso di un rapporto che attraversa due diverse discipline collettive, l’operazione va svolta enucleando dapprima, per ciascun periodo, la fisionomia delle declaratorie dei livelli da raffrontare, sulla base della contrattazione nazionale e integrativa applicabile.
Il Tribunale non ha compiuto questo percorso: si è limitato a un riferimento generico alla maggiore professionalità dell’area B, senza addentrarsi nel raffronto analitico richiesto. La contrattazione collettiva nazionale è sempre conoscibile d’ufficio dal giudice, anche a prescindere dall’iniziativa di parte. Una volta dedotte le mansioni svolte, il comparto e il livello di inquadramento, è dovere del giudice porre a raffronto tali dati con la disciplina applicabile tempo per tempo.
Quanto al merito, l’inquadramento in area B, livello B1, non presuppone lo svolgimento di attività di mero supporto strumentale, tipiche dell’area A, ma l’inserimento nel processo produttivo sanitario, con svolgimento di fasi nell’ambito di procedure predeterminate e direttive di massima. Il decreto, non cogliendo la distinzione tra le due domande e omettendo il giudizio trifasico, è cassato con rinvio al medesimo Tribunale, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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