L’eccezione di decadenza ex art. 32 L. n. 183/2010 è inammissibile se sollevata per la prima volta in appello e l’esclusione del lavoro a progetto richiede l’accertamento dei requisiti dell’A.S.D. (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7873 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È nulla la sentenza che accolga l’eccezione di decadenza ex art. 32 L. n. 183/2010 qualora questa sia stata sollevata per la prima volta in appello, trattandosi di eccezione non rilevabile d’ufficio ai sensi dell’art. 2969 c.c., con violazione dell’art. 112 c.p.c. L’esclusione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa delle associazioni sportive dilettantistiche dall’ambito applicativo del d.lgs. n. 276/2003, ex art. 61, co. 3, richiede l’accertamento in fatto della sussistenza dei requisiti di legge: l’esenzione dipende non solo dalla veste formale, ma anche dall’effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro, il cui onere probatorio incombe sull’associazione. È contraddittoria la motivazione che affermi l’inapplicabilità del d.lgs. n. 276/2003 per la natura dilettantistica dell’associazione e, al contempo, escluda che la stessa svolgesse attività non imprenditoriale.
Il Fatto
Una lavoratrice, docente di danza classica, aveva prestato attività per un’associazione sportiva dilettantistica dal 2003 al 2016, formalizzata per alcuni periodi con contratti a progetto e di collaborazione occasionale, per altri svolta senza alcuna formalizzazione. Ritenendo il rapporto unico, continuativo e di natura subordinata, la lavoratrice aveva adito il tribunale per ottenere l’accertamento della subordinazione e la condanna dell’associazione al pagamento delle differenze retributive.
Il tribunale aveva rigettato la domanda. La corte d’appello aveva confermato la decisione, dichiarando inammissibile la doglianza sulla regolarità formale dei contratti per intervenuta decadenza, sollevata però solo in appello, ed escludendo la natura subordinata del rapporto per mancanza di prova dell’eterodirezione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato con priorità logica i motivi relativi all’eccezione di decadenza. Ha rilevato che la stessa società controricorrente aveva ammesso di non aver mai sollevato tale eccezione in primo grado, essendosi limitata a eccepire l’acquiescenza della lavoratrice alla qualificazione autonoma del rapporto. Poiché l’eccezione di decadenza non è rilevabile d’ufficio ai sensi dell’art. 2969 c.c., la corte territoriale, pronunciando su di essa, era incorsa in nullità per violazione dell’art. 112 c.p.c.
Tuttavia, la Corte ha precisato che la corte d’appello aveva esaminato le risultanze istruttorie, pervenendo alla conclusione dell’insufficienza probatoria sulla subordinazione, costituente autonoma ratio decidendi da scrutinare con il quarto motivo.
Con riferimento a tale motivo, la Suprema Corte ha accolto la censura relativa al contratto a progetto del 2005/2006, rilevando l’omesso accertamento dei requisiti per l’esclusione dalla disciplina del lavoro a progetto. L’art. 61, co. 3, d.lgs. n. 276/2003 ratione temporis vigente escludeva le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore di associazioni sportive dilettantistiche affiliate a federazioni riconosciute dal CONI, ma l’art. 90, co. 18, L. n. 289/2002 richiede l’assenza di fini di lucro. La giurisprudenza di legittimità, richiamata dalla Corte, non si accontenta del dato formale del riconoscimento del CONI, ma esige la prova dell’effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro, la cui mancanza comporterebbe l’applicazione della disciplina del lavoro a progetto e l’eventuale conversione sanzionatoria in subordinazione in difetto di un progetto specifico.
Accolto anche il motivo concernente la nullità della sentenza per motivazione contraddittoria: la corte territoriale aveva da un lato escluso l’applicazione del d.lgs. n. 276/2003 per la natura dilettantistica dell’associazione, dall’altro aveva affermato che la stessa svolgesse attività imprenditoriale, rendendo applicabile tale corpus normativo. La contraddizione è stata giudicata manifesta.
La Corte ha dichiarato l’inammissibilità del decimo motivo per introduzione di questione nuova, del dodicesimo per l’insussistenza dell’errore di sussunzione e del tredicesimo per la pluralità di fatti dedotti e per la c.d. doppia conforme. Ha assorbito i restanti motivi e ha cassato la sentenza, rinviando alla corte d’appello in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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