Decesso della parte e impulso d’ufficio nel giudizio di cassazione (Cass. civ. Sez. I n. 168 del 03.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione, dominato dall’impulso d’ufficio, il decesso di una parte comunicato dal difensore non produce l’interruzione del processo, poiché l’evento non incide sull’impulso che regge il giudizio una volta instaurato. La censura che investe il prudente apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito è inammissibile se non è prospettata come violazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., giacché la doglianza non può risolversi in una sollecitazione alla rivalutazione del materiale probatorio. La violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. presuppone che il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti e disposte fuori dei poteri officiosi; la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. richiede che il giudice abbia disatteso il proprio prudente apprezzamento o attribuito alla prova un valore diverso da quello suo proprio.

Il Fatto

Il ricorrente, già Presidente di una sezione provinciale e poi regionale di un’associazione, nonché Vice Presidente nazionale dal giugno 2002, aveva chiesto la condanna dell’ente al pagamento delle somme anticipate per conto dell’associazione nello svolgimento dei propri incarichi.

Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda, condannando l’associazione al pagamento di euro 66.613,88 oltre interessi. La Corte di appello di Ancona, con sentenza depositata l’11 aprile 2019, ha invece accolto il gravame dell’ente, escludendo valore confessorio ai bilanci prodotti e rilevando che il ricorrente non aveva dimostrato la necessità e indispensabilità delle spese. Da qui il ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. Nelle more, il difensore ha comunicato il decesso del proprio assistito.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto la questione preliminare del decesso della parte, comunicato dal difensore del ricorrente. Il Collegio esclude che l’evento integri causa di interruzione del processo: il giudizio di legittimità è dominato dall’impulso d’ufficio e, una volta instauratosi, il decesso di una parte non ne determina l’arresto. Il principio è sostenuto dal richiamo a Cass. n. 37898 del 2022, Cass. n. 3630 del 2021 e Cass. n. 24635 del 2015.

Passando al primo motivo, il ricorrente deduce l’omesso esame di un fatto decisivo e la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., lamentando l’applicazione retroattiva delle disposizioni statutarie e la mancata valorizzazione dell’interrogatorio formale del legale rappresentante dell’ente. La Corte lo dichiara inammissibile: non viene censurato l’omesso esame di un fatto storico, pacifico essendo che lo Statuto è stato approvato nel 2003, bensì gli effetti probatori che il giudice ne ha tratto. La doglianza esula dal paradigma dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., avendo ad oggetto un’argomentazione e non un fatto storico-naturalistico.

Quanto agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., la Corte richiama le Sezioni Unite n. 20867 del 2020: la violazione dell’art. 115 presuppone che il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti o disposte fuori dei poteri officiosi, mentre la violazione dell’art. 116 richiede che il giudice abbia disatteso il prudente apprezzamento attribuendo alla prova un valore diverso. Se si deduce solo che il giudice ha male esercitato il proprio apprezzamento, la censura è inammissibile salvo che sia prospettata come vizio motivazionale, nella specie non ritualmente dedotto.

Il secondo motivo, relativo alla mancata considerazione di un rendiconto prodotto in giudizio, è parimenti inammissibile perché si risolve in una critica alla valutazione probatoria del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità (Cass., Sez. Un., n. 34476 del 2019). Il terzo motivo, sulla prova della soppressione delle sezioni, è inammissibile per difetto di decisività e per identica ragione. Il quarto, che lamenta l’ultrapetizione e il difetto di prova sull’arbitrarietà delle spese, è inammissibile: l’eccezione era stata proposta sin dal primo grado e la censura sollecita una rivalutazione dei fatti. Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con conseguente onere del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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