Erede e prova della legittimazione nella riassunzione del giudizio tributario (Cass. civ. Sez. V n. 176 del 03.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Colui che, assumendo di essere erede di una parte originaria del giudizio, lo riassuma dopo l’interruzione deve provare, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., oltre al decesso del dante causa, anche la propria qualità di erede. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non costituisce di per sé prova idonea di tale qualità, esaurendo i suoi effetti nei rapporti con la pubblica amministrazione. La relazione familiare con il de cuius non integra un fatto notorio, poiché il ricorso alla massima di comune esperienza rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, censurabile solo per inesatta nozione del fatto e non per la sua mancata applicazione. La procura alle liti conferita in vita dal dante causa agli stessi difensori non fonda la legittimazione dell’erede, quando il ricorso per riassunzione sia stato proposto in nome e per conto dell’assunto erede.

Il Fatto

Il contribuente originario aveva proposto ricorso per cassazione contro l’Agenzia delle entrate, in una controversia tributaria nella quale erano stati chiamati in causa anche il fallimento di una società sportiva e due ulteriori soggetti. Con una prima pronuncia la Corte, accogliendo alcuni profili del ricorso, aveva cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione tributaria regionale.

Nella pendenza del giudizio il contribuente è deceduto. L’assunto erede ha riassunto il giudizio di rinvio qualificandosi come erede universale. L’Agenzia delle entrate, costituendosi, ha eccepito in via preliminare che l’istante non aveva in alcun modo comprovato la propria qualità di erede. La Commissione regionale, giudice del rinvio, ha accolto l’eccezione e ha rigettato il ricorso in riassunzione, ritenendo che la qualità dichiarata non fosse né dedotta né provata. Avverso tale decisione l’assunto erede ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte rileva che non risulta in atti la prova della notifica del ricorso alle parti diverse dall’Agenzia delle entrate, rimaste contumaci di fronte alla Commissione regionale. Il ricorso è pertanto inammissibile nei confronti di tali parti, senza che si debba ordinare l’integrazione del contraddittorio. Non sussiste, infatti, un’ipotesi di litisconsorzio necessario, poiché la lite tributaria sostanziale si definisce nei soli confronti dell’assunto erede e dell’ente impositore. La Corte richiama il principio della ragionevole durata del processo, ribadendo che, in presenza di un ricorso prima facie infondato, il procedimento va definito con immediatezza, senza la preventiva integrazione del contraddittorio.

Nel merito, i due motivi sono trattati congiuntamente e dichiarati infondati. La Corte ricostruisce i fatti pacifici: il ricorso per riassunzione è stato proposto dall’assunto erede in qualità di figlio ed erede del defunto contribuente; l’Agenzia aveva contestato specificamente la legittimazione; il decesso della parte originaria è stato accertato dal giudice del rinvio, che ne ha ritenuto la notorietà; l’assunto erede non era stato parte nei gradi precedenti e non ha dedotto di aver documentato la propria qualità ereditaria, né ha indicato alcun mezzo istruttorio a sostegno della relativa allegazione.

La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui chi assume di essere erede e riassume il giudizio deve fornire la prova, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., del decesso della parte originaria e della propria qualità di erede. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000 non è di per sé prova idonea, poiché esaurisce i suoi effetti nei rapporti con la pubblica amministrazione. Il giudice deve valutarne il comportamento della controparte in ordine alla contestazione, ma nella specie la contestazione è stata specifica e la prova non è stata offerta.

Quanto alla dedotta notorietà del rapporto di filiazione, la Corte osserva che il ricorso alla nozione di fatto di comune esperienza rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. La sua mancata applicazione non è censurabile in sede di legittimità, salvo che si deduca un’inesatta nozione del fatto notorio. Nel caso concreto la Commissione regionale ha consapevolmente valutato la questione e non ha ritenuto di avvalersi di tale nozione: la censura investe quindi una valutazione di merito insindacabile.

Infine la Corte esamina il secondo motivo, con cui l’assunto erede fondava la legittimazione sulla sopravvivenza della procura alle liti conferita in vita dal dante causa agli stessi difensori. Il motivo è infondato, perché è pacifico che il ricorso per riassunzione è stato proposto dal solo assunto erede, in nome e per conto del quale i difensori hanno esercitato la rappresentanza tecnica. Non rileva che gli stessi difensori avessero ricevuto in precedenza procura dal de cuius, poiché tale ius postulandi non è stato esercitato nel caso concreto. La Corte aggiunge che la sopravvivenza della procura trova un limite nella comunicazione, da parte del difensore, dell’avvenuta causa interruttiva, comunicazione che nella specie è necessariamente avvenuta con la riassunzione. Il ricorso è rigettato, con condanna dell’assunto erede alle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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