Mutamento della detenzione in possesso da atto nullo del proprietario (Cass. civ. Sez. II n. 483 del 08.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini del mutamento della detenzione in possesso, l’opposizione del detentore nei confronti del possessore, richiesta dal secondo comma dell’art. 1141 cod. civ., non è necessaria qualora il mutamento del titolo scaturisca da un atto dello stesso possessore a beneficio del detentore. Il principio opera anche quando l’atto di investitura possessoria sia nullo per difetto della forma prescritta ad substantiam. In tal caso il momento dell’accettazione dell’atto nullo rileva ai fini del decorso del termine utile per l’usucapione. La procedibilità del ricorso per cassazione non è pregiudicata dal deposito di copia analogica priva di attestazione di conformità, se il controricorrente non disconosce la conformità all’originale.

Il Fatto

La vicenda trae origine da un giudizio di rilascio di un immobile promosso dalla attrice, che si era dichiarata proprietaria testamentaria per successione. I convenuti opposero che il bene era posseduto animo domini dal 1990 e che il compossesso si era esteso al figlio fin dalla nascita di quest’ultimo; proposero perciò domanda riconvenzionale di usucapione e, in subordine, di rimborso delle spese sostenute.

Il Tribunale aveva rigettato la domanda principale e accolto quella riconvenzionale. La Corte d’appello, ribaltando in parte la decisione, rigettò la riconvenzionale della convenuta: questa aveva ammesso di avere ricevuto l’immobile per donazione verbale del proprietario e, stante la nullità del contratto per difetto di forma, doveva ritenersi che avesse continuato a godere del bene a titolo di mero comodato. La domanda di rivendicazione dell’attrice fu invece disattesa per mancato assolvimento dell’onere probatorio. Da qui il ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte affronta la questione della procedibilità del ricorso, esaminando i principi consolidati in materia di omesso deposito della copia autentica della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ. Il Collegio richiama le Sezioni Unite n. 8312 del 2019, secondo cui il deposito di copia analogica priva di attestazione di conformità non determina l’improcedibilità se il controricorrente non disconosce la conformità all’originale. Nella specie la controparte non aveva contestato alcunché e i ricorrenti avevano dichiarato che la sentenza non era stata loro notificata, con conseguente applicazione del termine lungo. L’onere risulta pertanto assolto.

Nel merito, il ricorso principale è fondato. La Corte censura la sentenza d’appello per non avere considerato il principio per cui il mutamento del titolo della detenzione può derivare da un atto dello stesso possessore a beneficio del detentore, senza necessità di opposizione.

Il Collegio richiama la Sez. II n. 596954 del 2007, con la quale è stato ritenuto che il mutamento della detenzione in possesso si era verificato per avere il proprietario, sia pure con atto nullo per difetto di forma, donato il bene al conduttore e questi accettato. Nello stesso senso richiama la Sez. II n. 13008 del 2010, che ha confermato l’acquisto per usucapione di un fondo dove il mutamento era derivato da vendita nulla ma accettata dal conduttore.

Il principio è ribadito per ogni altra fattispecie negoziale nulla dalla quale scaturisca comunque l’investitura possessoria in capo all’accipiente. L’atto nullo, pur non producendo effetti traslativi, vale quale fatto idoneo a mutare la qualità del rapporto con la res.

Accolto il ricorso principale, quello incidentale resta assorbito. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Cagliari, altra composizione, che deciderà attenendosi al principio di diritto e regolerà le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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