Opposizione atti esecutivi e omessa audizione parti richiedono pregiudizio concreto (Cass. civ. Sez. III n. 903 del 09.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La denuncia di vizi fondati sulla violazione di norme processuali non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa in conseguenza del dedotto error in procedendo. È pertanto inammissibile la censura che lamenti un mero vizio del processo, ove non si prospettino anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato una lesione del diritto di difesa, salvo che la violazione abbia in modo evidente reso impossibile l’estrinsecazione del diritto di difesa. Nel processo esecutivo, l’omessa fissazione dell’udienza di audizione delle parti non determina di per sé nullità del provvedimento, essendo il contraddittorio qualitativamente attenuato e dovendo l’opponente allegare e provare uno specifico pregiudizio, diverso dalla mera inosservanza formale.
Il Fatto
Nella procedura di espropriazione immobiliare promossa nei confronti dei debitori esecutati, il giudice dell’esecuzione dichiarò la decadenza dell’aggiudicatario e autorizzò il professionista delegato a procedere a un nuovo tentativo di vendita al medesimo prezzo del precedente esperimento.
Avverso tale provvedimento i debitori proposero opposizione agli atti esecutivi, rigettata dal Tribunale. Ricorrono per cassazione i debitori con un unico motivo, deducendo la violazione dell’art. 176, secondo comma, cod. proc. civ. per l’omessa fissazione dell’udienza di audizione delle parti prima della prosecuzione degli esperimenti di vendita. Resistono la cessionaria del credito e la sua mandataria; non svolge difese l’aggiudicataria intimata.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare la questione della irrituale evocazione in sede di legittimità della società aggiudicataria, intimata ma non costituita nel giudizio di opposizione. Il rilievo è giudicato privo di incidenza, poiché il rispetto del diritto alla ragionevole durata del processo impone di evitare, in caso di ricorso prima facie infondato, la fissazione del termine per l’integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte pretermesso, quando ciò comporterebbe aggravio di spese e allungamento dei tempi senza beneficio per l’effettività dei diritti processuali.
Sul merito, la Cassazione richiama la regola generale secondo cui la denuncia di vizi processuali non tutela l’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa. È pertanto inammissibile la censura che lamenti un mero vizio del processo senza prospettare le ragioni della lesione difensiva, tranne quando la violazione abbia reso in modo evidente impossibile l’estrinsecazione del diritto di difesa.
La Corte precisa che l’esonero dalla deduzione del pregiudizio, affermato dalle Sezioni Unite n. 36596 del 2021, opera solo in ragione della particolarità del vizio ivi scrutinato — la nullità della sentenza emessa prima della scadenza del termine per gli scritti conclusionali — evenienza in cui la soppressione di facoltà essenziali è di evidenza immediata. Nel processo esecutivo, invece, l’opponente deve allegare e provare uno specifico pregiudizio, diverso dall’inosservanza formale, salvi i casi in cui questa abbia cagionato in maniera autoevidente un vulnus irreparabile alle facoltà difensive.
Il Collegio valorizza quindi le peculiarità del processo esecutivo, nel quale il contraddittorio è qualitativamente attenuato, tendendo l’esecuzione non all’accertamento di un diritto controverso ma alla concreta soddisfazione di un diritto già riconosciuto nel titolo. Ne deriva che le ricadute della sua inosservanza sono correlate alla reazione dell’interessato e alla sussistenza di un pregiudizio sostanziale in termini di compressione delle facoltà difensive.
Il Tribunale ha fatto buon governo di tali regole: rilevata l’insussistenza di una nullità testuale, ha evidenziato la mancata prospettazione di alcun pregiudizio concreto agli opponenti, tanto più che le modalità di prosecuzione della fase liquidativa erano già determinate nell’ordinanza di vendita ed erano note agli stessi. Infine, la Corte esclude in radice la violazione della norma invocata: l’audizione delle parti va disposta solo quando sia necessaria l’emissione di una nuova ordinanza di vendita, ipotesi che non ricorre quando il giudice dell’esecuzione abbia già regolato, con l’originaria ordinanza, il modo di prosecuzione della fase liquidativa in caso di decadenza dall’aggiudicazione. Il ricorso è rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese di legittimità e attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ulteriore.
Nota della Redazione
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