Revocatoria: scientia damni del terzo acquirente provata per presunzioni (Cass. civ. Sez. III n. 21233 del 24.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di azione revocatoria, la scientia damni del terzo acquirente può essere dimostrata anche mediante presunzioni, purché gravi, precise e concordanti ai sensi dell’art. 2729, comma 1, cod. civ. Quando il credito è anteriore all’atto di disposizione, è sufficiente la consapevolezza che l’atto comporti una diminuzione del patrimonio e quindi della garanzia spettante ai creditori ai sensi dell’art. 2740 cod. civ. La critica al ragionamento presuntivo del giudice di merito non integra falsa applicazione dell’art. 2729 cod. civ. quando si sostanzia nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa o nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali; essa è deducibile, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., solo come omesso esame di un fatto secondario decisivo, che deve essere indicato in modo specifico.
Il Fatto
Il creditore, munito di titolo esecutivo per un credito vantato nei confronti di un’impresa edile, agiva in giudizio per ottenere la dichiarazione di inefficacia, nei suoi confronti, dell’atto di vendita con cui il debitore aveva trasferito a un terzo un suolo edificatorio. L’atto era stato stipulato poco più di un mese dopo che una congiunta del terzo acquirente aveva ricevuto dal creditore una diffida a non acquistare il medesimo lotto.
Il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo che il solo vincolo di affinità, in mancanza di ulteriori indizi, non bastasse a provare la conoscenza effettiva del pregiudizio. La Corte d’appello, in totale riforma, accoglieva l’azione revocatoria, individuando gli indizi della scientia damni e condannando i convenuti alle spese del doppio grado. Il terzo acquirente proponeva ricorso per cassazione, cui aderiva il debitore con ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i motivi del ricorso principale e di quello incidentale, per la loro connessione. Il primo motivo, con cui si denunciava il vizio di apparenza della motivazione, è dichiarato inammissibile: il ricorrente non si confronta con le argomentazioni della sentenza impugnata, che — essendo il credito anteriore all’atto — aveva ritenuto sufficiente la consapevolezza della diminuzione della garanzia patrimoniale. La Corte rileva che i giudici di merito avevano valorizzato in fatto il sequestro conservativo già ottenuto dal creditore e la modesta consistenza dei beni residui, giungendo a una motivazione rispettosa del minimo costituzionale.
Il secondo motivo del ricorso principale e il primo del ricorso incidentale, incentrati sulla violazione dell’art. 2729 cod. civ. e dell’art. 115 cod. proc. civ., sono anch’essi inammissibili. Richiamando Sezioni Unite n. 1785 del 2018, la Corte ribadisce che la critica al ragionamento presuntivo sfugge al concetto di falsa applicazione quando si limita a prospettare una ricostruzione fattuale diversa o una inferenza probabilistica alternativa, senza dimostrare che quella seguita dal giudice di merito abbia esorbitato dai paradigmi dell’art. 2729, comma 1, cod. civ.
Nel caso concreto, la Corte d’appello aveva provato la scientia damni del terzo valorizzando il rapporto di affinità tra acquirente e destinataria della diffida, la loro comune qualità di soci di una società e il brevissimo arco temporale di trentanove giorni tra la diffida e il rogito. Tali elementi costituiscono apprezzamento della quaestio facti, non censurabile in sede di legittimità se non nei ristretti limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come precisato da Sezioni Unite n. 8053 e n. 8054 del 2014.
Il terzo motivo, con cui si deduceva l’omesso esame di un fatto decisivo — l’assenza di rapporti diretti tra acquirente e venditore e l’intermediazione di un’agenzia immobiliare — è parimenti inammissibile. La Corte osserva che la censura difetta del requisito di specificità di cui all’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., perché non riporta il contenuto della deduzione né indica come essa sia stata reiterata in appello, così impedendo ogni ulteriore esame nel merito. All’inammissibilità dei motivi consegue quella di entrambi i ricorsi. La Corte compensa le spese tra i ricorrenti e condanna gli stessi alla rifusione solidale in favore del controricorrente, liquidate in complessivi € 5.200,00, oltre al contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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