Limiti esterni non coprono errori ermeneutici del giudice amministrativo (Cass. civ. Sez. Un. n. 25264 del 13.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo del limite esterno della giurisdizione, che l’art. 111, comma 8, Cost. affida alla Corte di cassazione, non include il sindacato sulle scelte ermeneutiche del giudice amministrativo. Gli errori in iudicando o in procedendo restano confinati entro i limiti interni della giurisdizione, senza che rilevi la gravità o l’intensità del presunto errore di interpretazione, poiché l’interpretazione delle norme costituisce il proprium dell’attività giurisdizionale. Il ricorso per motivi inerenti alla giurisdizione è ammissibile nei soli casi di difetto assoluto o relativo di giurisdizione. È inammissibile la censura che, deducendo l’erronea qualificazione della domanda come pretesa decadenziale, solleciti in realtà un sindacato nomofilattico sull’interpretazione della legge processuale.
Il Fatto
Il ricorrente, ufficiale dell’Esercito collocato in congedo per raggiunti limiti di età e promosso al grado superiore ai sensi dell’art. 1084-bis del d. lgs. n. 66/2010, contestava il provvedimento ministeriale che lo aveva escluso dall’avanzamento per l’anno 2021. Con due istanze di autotutela chiedeva l’applicazione dell’art. 1085, comma 2, c.o.m. e la valutazione di avanzamento.
Dopo il riscontro negativo dell’Amministrazione, impugnava dinanzi al T.A.R. Sicilia la nota di conferma. Il ricorso era dichiarato inammissibile; l’appello al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana veniva rigettato, sul rilievo che l’istanza di avanzamento coinvolge una valutazione tecnico-discrezionale e radica una posizione di interesse legittimo, soggetta al termine decadenziale. Proponeva quindi ricorso alle Sezioni Unite ex art. 362 c.p.c. e art. 110 c.p.a.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente deduce un unico motivo: il giudice amministrativo, con eccesso di potere giurisdizionale, avrebbe convertito la domanda di accertamento dell’obbligo di attivazione della procedura valutativa in una diversa pretesa di promozione discrezionale, assoggettandola al regime decadenziale. Il punto devoluto alle Sezioni Unite non riguarderebbe l’interpretazione dell’art. 1051-bis c.o.m., ma la verifica se sia stata effettivamente esercitata la giurisdizione sulla domanda proposta.
La Corte non segue questa prospettazione. Il Consiglio di Giustizia non ha negato la tutela invocata, ma ha semplicemente ricondotto la domanda azionata nell’alveo del termine decadenziale. Non si è deciso sulla base di una norma inesistente, dichiarando una decadenza non prevista da alcuna disposizione, ma si è sostenuta la decisione mediante l’interpretazione della legge processuale o procedimentale, il che non costituisce vizio attinente all’esercizio della giurisdizione.
Le Sezioni Unite richiamano il principio secondo cui un simile vizio ricorre solo nell’estremo caso in cui il giudice, nell’interpretare la legge, ne ricavi un enunciato non compreso nell’orizzonte di senso della disposizione, cioè nei casi di radicale infedeltà del giudicante rispetto al testo (Cass. Sez. Un. n. 18722 del 2024; Cass. Sez. Un. n. 13081 del 2025). L’erronea interpretazione della domanda attiene ai limiti interni della giurisdizione.
Né l’art. 111, comma 8, Cost. consente di estendere il controllo al sindacato su sentenze abnormi o che abbiano stravolto le norme di riferimento, né a questioni interpretative di disposizioni interne applicative del diritto UE (Cass. Sez. Un. n. 1454 del 2022; Cass. Sez. Un. nn. 11528, 11547 e 11549 del 2022). Vale il principio per cui il controllo del limite esterno non include il sindacato sulle scelte ermeneutiche del giudice amministrativo, irrilevante essendo la gravità dell’errore (Cass. Sez. Un. n. 27770 del 2020; Cass. Sez. Un. n. 21641 del 2021; Cass. Sez. Un. n. 24107 del 2020). Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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