Opposizione all’esecuzione qualificata dal giudice e regime d’impugnazione (Cass. civ. Sez. III n. 907 del 09.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di opposizioni esecutive, l’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso un provvedimento giurisdizionale va compiuta con esclusivo riferimento alla qualificazione dell’azione proposta operata dal giudice a quo, sia essa corretta o meno, a prescindere dalla prospettazione o dalla sussunzione sub specie juris compiuta dalle parti. Ne deriva che, ove il giudice abbia qualificato la domanda come opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., la sentenza che la definisce è appellabile e non ricorribile per cassazione, restando irrilevanti il rito concretamente osservato e i richiami normativi contenuti nell’epigrafe. La diretta impugnabilità con il rimedio di cui all’art. 111 Cost. resta circoscritta alle controversie che riguardano l’applicazione delle disposizioni del codice della privacy, non estendendosi al giudizio che inerisca al diritto di procedere a esecuzione forzata.

Il Fatto

Una società propose opposizione avverso una cartella esattoriale notificatale su istanza dell’agente della riscossione, per il recupero di un credito nella titolarità dell’Autorità di controllo per la protezione dei dati personali, ascritto a sanzioni amministrative per violazione del codice della privacy. A sostegno della domanda eccepì, in sintesi, l’estinzione del credito per decorso del termine quinquennale di prescrizione e l’insussistenza di un valido titolo esecutivo.

Il giudice adito, previa qualificazione dell’azione come opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., rigettò la domanda. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, cui ha resistito con controricorso l’Autorità, mentre l’agente della riscossione non ha svolto difese. Il Presidente di sezione delegato aveva formulato proposta di definizione agevolata sul rilievo dell’inammissibilità del ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara superfluo l’esame dei motivi, poiché il ricorso è inammissibile. Il percorso muove dal principio c.d. dell’apparenza, consolidato nella giurisprudenza di legittimità: l’identificazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso un provvedimento giurisdizionale deve compiersi con riferimento esclusivo alla qualificazione dell’azione effettuata dal giudice a quo, corretta o meno che sia, e non alla prospettazione delle parti. Il Collegio richiama sul punto una serie articolata di arresti in tema di opposizioni esecutive, tra cui Cass. n. 34107 del 2022, Cass. n. 29194 del 2021, Cass. n. 7588 del 2021, Cass. n. 16762 del 2019 e Cass. n. 13578 del 2014.

La sentenza impugnata, in parte motiva, ha univocamente qualificato la domanda come opposizione all’esecuzione, sul presupposto che le doglianze integrassero contestazioni del diritto a procedere a esecuzione forzata, e ha reiterato tale qualificazione nel dispositivo. Da qui la conseguenza: la pronuncia era impugnabile unicamente con l’appello.

Non assumono rilievo, per l’univoca chiarezza della qualificazione, né lo svolgimento della controversia in prime cure secondo il rito del lavoro, in esito a provvedimento di mutamento del rito, né il richiamo contenuto nell’epigrafe della sentenza agli artt. 10 del d.lgs. n. 150/2011 e 152 del d.lgs. n. 196/2003. La trattazione secondo le scansioni del processo del lavoro non incide sul regime di impugnazione, soggetto alle regole generali dettate dagli artt. 616 e 618 cod. proc. civ. Il richiamo epigrafale vale infatti a esplicitare la sequenza procedimentale seguita, non a segnare la diretta ricorribilità per cassazione invocata dall’opponente.

La Corte ricorda che l’impugnabilità con il rimedio dell’art. 111 Cost. è limitata, trattandosi di deroga al principio generale dell’appellabilità, alle controversie concernenti l’applicazione delle disposizioni del codice della privacy. Nel giudizio in esame non viene in rilievo l’applicazione delle norme sul diritto alla riservatezza, che costituisce solo la matrice causale remota del credito azionato in via coattiva: oggetto del contendere è il diritto a procedere a esecuzione forzata, contestato per inesistenza di idoneo titolo e per estinzione della pretesa. Malamente invocati risultano pertanto gli arresti della giurisprudenza europea in tema di interpretazioni formalistiche e norme ambigue. Da ciò conseguono il regolamento delle spese secondo soccombenza e le condanne ex art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., oltre all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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