Inammissibile il ricorso che chiede una rivalutazione delle prove di merito (Cass. civ. Sez. III n. 34255 del 27.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che, pur formalmente prospettato come violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., si risolva in una richiesta di rivalutazione delle risultanze istruttorie è inammissibile. La censura che non indichi le norme violate né localizzi e trascriva i mezzi di prova asseritamente non ammessi viola l’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ. e non consente al giudice di legittimità di valutarne la decisività. Il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento dalle prove che ritenga più attendibili, senza obbligo di dare conto dell’esame di ogni allegazione e di ogni istanza istruttoria. La richiesta di un nuovo apprezzamento del materiale probatorio integra un inammissibile terzo grado di merito, tanto più quando ricorra la doppia conforme.

Il Fatto

Nel dicembre 2016 un incendio si sviluppa nello stabilimento condotto in locazione dalla ricorrente e si propaga ai locali di altra società, assicurata da una compagnia. Quest’ultima, surrogatasi all’assicurata ai sensi dell’art. 1916 cod. civ., agisce per il rimborso di quanto liquidato, convenendo davanti al Tribunale di Lecco la conduttrice e la proprietaria dell’immobile quali terze responsabili. Nel giudizio viene chiamato il gestore del servizio idrico e, a sua volta, il suo assicuratore.

Il Tribunale accoglie la domanda e condanna la conduttrice. La Corte d’appello di Milano rigetta l’impugnazione e conferma la decisione, condannando l’appellante alle spese. La conduttrice propone ricorso per cassazione con tre motivi, incentrati sulla mancata attività istruttoria, sul caso fortuito e sulla quantificazione del danno.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i tre motivi e ne rileva l’inammissibilità sotto un profilo comune: ciascuna censura chiede in realtà una rivalutazione del materiale probatorio e un nuovo apprezzamento dei fatti, preclusi al giudice di legittimità. Il primo motivo, in particolare, omette di trascrivere e localizzare i capitoli di prova e le istanze istruttorie asseritamente non ammesse, così violando l’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ. e non ponendo la Corte in condizione di valutarne la decisività.

La Corte osserva inoltre che il motivo, benché formalmente dedotto come vizio di legge, è sviluppato come censura per omesso esame di fatti decisivi e controversi ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., inammissibile, ai sensi dell’art. 360, comma 4, cod. proc. civ., in caso di doppia conforme. Richiamando un proprio precedente (Sez. V n. 29730 del 29/12/2020), il Collegio ribadisce che il giudice di merito è libero di attingere il convincimento dalle prove che ritenga più attendibili e non è tenuto a dare conto dell’esame di tutte le allegazioni, essendo sufficiente una motivazione concisa ma logicamente adeguata, con implicita disattenzione degli argomenti incompatibili con la decisione.

Quanto al secondo motivo, il richiamo alla generica normativa sul caso fortuito è privo di una critica in iure alla decisione impugnata. La ricorrente non si confronta con la motivazione che, sulla base delle valutazioni del C.T.U., ha escluso che la carenza idrica potesse integrare il caso fortuito idoneo a interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e l’evento dannoso.

Il terzo motivo, relativo alla quantificazione del danno, non individua specifiche violazioni di legge e si limita a dissentire dalla valutazione compiuta dal giudice di merito, risolvendosi in una richiesta di rivalutazione di fatti e prove palesemente inammissibile in sede di legittimità. Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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