Rinuncia al ricorso e carenza di interesse sopravvenuto (Cass. civ. Sez. V n. 1347 del 12.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La rinunzia al ricorso per cassazione, ritualmente comunicata alla controparte dalla cancelleria, non richiede alcuna accettazione da parte del resistente e determina l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito. L’adesione del contribuente alla definizione agevolata non produce l’estinzione del giudizio quando è riferita ad un atto impositivo diverso da quello impugnato, non essendovi elementi che consentano di collegare tra loro i differenti atti. In tale ipotesi, l’allegazione della definizione agevolata di un atto estraneo al giudizio non è idonea a fondare la cessazione della materia del contendere, ma la rinunzia unilaterale alla decisione, contenuta nella memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., abilita comunque la Corte a pronunciare l’inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava al contribuente un avviso di accertamento con cui recuperava, per l’anno di imposta 2008, maggiori somme a titolo di I.V.A., I.R.P.E.F. e I.R.A.P., imputando redditi superiori a quelli dichiarati e recuperando i costi e parte della quota di ammortamento dell’autovettura.
Il contribuente impugnava l’atto davanti alla C.T.P. di Matera, che accoglieva il ricorso. L’Agenzia proponeva appello e la C.T.R. della Basilicata, con sentenza depositata il 25.03.2016, accoglieva il gravame, ritenendo l’avviso congruamente motivato e fondato su elementi probatori non superati dal contribuente. Avverso tale decisione il contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidato a sette motivi. L’Agenzia si costituiva ai soli fini dell’eventuale partecipazione alla discussione orale.
La Motivazione della Corte
Con memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., depositata telematicamente, il ricorrente ha rinunziato al ricorso, chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, in conseguenza della propria adesione alla definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, con pagamento del dovuto.
La Corte rileva un difetto di collegamento tra l’atto impugnato e quello definito: l’atto impositivo oggetto del giudizio è un determinato avviso di accertamento, mentre la richiesta di adesione al beneficio risulta presentata in relazione a un atto diverso, ossia una cartella di pagamento. Non vi è alcun elemento che consenta di collegare tra loro i due atti impositivi.
Tale allegazione, pertanto, non consente di addivenire a una declaratoria di estinzione del giudizio per definizione agevolata della lite. La Corte precisa però che essa abilita comunque a una pronuncia di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, conseguente alla rinunzia unilaterale alla decisione nel merito, pure contenuta nella medesima memoria, ritualmente comunicata alla controparte dalla cancelleria il 16.11.2023.
Il rimedio si fonda sul novellato art. 390, comma 3, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis in forza dell’art. 35, comma 6, del d.lgs. n. 149 del 2022, come modificato dalla legge n. 197 del 2022, essendo stata la fissazione dell’udienza comunicata il 17.07.2023. La Corte ribadisce, richiamando un proprio precedente, che la rinunzia non necessita di alcuna accettazione ad opera della controparte.
Nulla è disposto sulle spese del giudizio di legittimità, essendosi l’Agenzia costituita ai soli fini dell’eventuale partecipazione alla pubblica udienza. Non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002. Il ricorso è dichiarato inammissibile.
Nota della Redazione
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