Indisponibilità del tipo contrattuale e nullità della rinuncia preventiva del lavoratore (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1485 del 15.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
La categoria dei diritti indisponibili, cui si applica l’art. 2113 c.c., comprende non soltanto i diritti retributivi o risarcitori correlati alla lesione di diritti fondamentali della persona, ma ogni posizione regolata da norme inderogabili, salvo espressa previsione contraria. Se la disposizione riguarda diritti già maturati, l’atto è annullabile; se riguarda diritti ancora non sorti, la rinuncia preventiva è nulla. Il principio di indisponibilità del tipo contrattuale vincola il legislatore e i contraenti individuali, sicché è invalida la clausola del contratto di collaborazione con cui si rinunci a far valere i diritti derivanti dal futuro concreto atteggiarsi del rapporto in termini di subordinazione. Il vizio di cui all’art. 360, n. 3, c.p.c. impone al ricorrente di indicare le norme violate e di raffrontarle con le affermazioni della sentenza impugnata, non potendosi demandare alla Corte una ricerca esplorativa.

Il Fatto

Un collaboratore ha convenuto in giudizio la struttura sanitaria datrice di lavoro chiedendo l’accertamento di un rapporto di lavoro subordinato. Il Tribunale ha dichiarato la nullità dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, stipulati in assenza dei presupposti di legge e in particolare di uno specifico progetto, e ha accertato la natura subordinata del rapporto, condannando la struttura al pagamento delle differenze retributive e alla regolarizzazione contributiva.

La Corte d’appello ha respinto il gravame, escludendo l’improcedibilità dell’azione per intervenuta rinuncia e confermando la qualificazione del rapporto, sulla base di orari prestabiliti, turni di reperibilità e assoggettamento al potere gerarchico. La struttura sanitaria ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2113 c.c., sostenendo che i diritti oggetto di rinuncia fossero secondari e determinabili, in quanto sanciti dal CCNL di settore.

La Corte respinge la censura richiamando la nozione ampia di diritti indisponibili: la ratio dell’art. 2113 c.c., posta a tutela del lavoratore quale parte debole del rapporto, estende la disciplina a ogni posizione regolata in via ordinaria da norme inderogabili, salvo espressa previsione contraria (vengono citate Cass. Sez. L n. 24078 del 07/09/2021 e Cass. Sez. L n. 2734 del 12/02/2004).

La Corte distingue poi tra diritti già maturati e diritti futuri. Rispetto ai primi, il negozio dispositivo integra rinuncia o transazione e la dipendenza da norme inderogabili comporta l’annullabilità dell’atto, non la sua nullità. Nel caso di diritti ancora non sorti, invece, la disposizione preventiva è nulla, perché regolamenta gli effetti del rapporto in modo diverso da quello fissato dalle norme di legge o di contratto collettivo (Cass. Sez. L n. 12561 del 26/05/2006; Cass. Sez. L n. 18405 del 08/09/2011).

La Corte richiama anche il principio di indisponibilità del tipo contrattuale, limite che opera anche per il legislatore ordinario (Corte cost. n. 76/2015) e che discende dallo statuto protettivo collegato alla subordinazione. Ne deriva che è invalida la clausola con cui, nel contratto individuale di collaborazione, si rinunci a far valere i diritti derivanti dal futuro atteggiarsi del rapporto in termini di subordinazione. La Corte d’appello si è quindi conformata a tali principi, avendo correttamente qualificato la clausola come rinuncia a diritti futuri, generica e indeterminata, con conseguente nullità e radicale inefficacia.

Il secondo motivo è dichiarato inammissibile. Il ricorrente, a pena di inammissibilità, deve indicare le norme violate, esaminarne il contenuto e raffrontarlo con le affermazioni della sentenza impugnata, non potendo la Corte supplire con una ricerca esplorativa (Cass. Sez. U n. 23745 del 28/10/2020). Il motivo si sottrae a tali oneri, risolvendosi in una critica di carattere fattuale e in un inammissibile sindacato sulla valutazione delle prove. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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