Inammissibile il motivo che cumula vizio motivazionale e violazione di legge (Cass. civ. Sez. III n. 9705 del 10.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel ricorso per cassazione, quando si denuncia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il vizio deve essere dedotto non solo con la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni, intellegibili ed esaurienti, dirette a dimostrare in qual modo le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata contrastino con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione che ne ha dato la giurisprudenza di legittimità. Il motivo che cumuli, con unica e indistinta censura, il vizio motivazionale e la violazione di plurime disposizioni di legge è pertanto inammissibile. Non integra vizio di motivazione la decisione che, con percorso argomentativo articolato, escluda la prova del contratto di mutuo dedotto come causale del credito, non incombendo al giudice l’onere di ricercare un titolo diverso da quello risultato in concreto escluso.

Il Fatto

Un notaio aveva ottenuto decreto ingiuntivo, sulla base della copia fotostatica di un assegno bancario, per il pagamento di una somma da parte della propria debitrice. Opposta l’ingiunzione, il Tribunale, ritenuto dimostrato il rapporto di mutuo, rigettava l’opposizione e confermava il decreto.

La Corte d’appello, accogliendo il gravame della debitrice, riformava integralmente la decisione di primo grado, revocava il decreto ingiuntivo e dichiarava che nulla era dovuto per la causale indicata. Il creditore ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente deduce la violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., per omissione della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., lamentando l’omesso esame di un fatto decisivo. Sostiene che la corte territoriale avrebbe invertito l’onere della prova e deciso con motivazione apparente e contraddittoria rispetto alle risultanze istruttorie.

La Corte rileva anzitutto un difetto di tecnica del motivo. Il ricorrente cumula, con unica indistinta censura, un vizio motivazionale e la violazione di diverse disposizioni di legge. Richiamando il costante insegnamento di legittimità (Cass. n. 828/2007), si afferma che la violazione di norme di diritto deve essere dedotta con specifiche argomentazioni intese a dimostrare il contrasto tra le affermazioni in diritto della sentenza gravata e le norme invocate o la loro interpretazione consolidata.

Nel caso concreto il ricorrente non indica quali affermazioni in diritto della sentenza impugnata si assumano in contrasto con le disposizioni denunciate, né con l’interpretazione offerta dalla giurisprudenza di legittimità o dalla dottrina prevalente. La censura resta perciò priva del necessario supporto argomentativo e risulta inammissibile.

Sul piano sostanziale, la Corte esclude il dedotto vizio di motivazione. La corte territoriale ha raggiunto, all’esito di un articolato percorso argomentativo, due conclusioni: che nella specie era intervenuta rinuncia ad avvalersi della presunzione di cui all’art. 1988 cod. civ., e che non era stata provata la stipula del contratto di mutuo indicata dal creditore come causale del credito fin dall’atto di costituzione. La Corte precisa che non incombeva al giudicante, ma al preteso creditore, l’onere, rimasto inadempiuto, di ricercare, allegare e provare un titolo diverso da quello in concreto escluso.

Quanto ai riferimenti al procedimento penale definito con sentenza di assoluzione, il ricorrente non ha precisato se e in che termini le relative questioni fossero state sollevate in sede di merito. Il ricorso è dichiarato inammissibile; non segue condanna alle spese, non essendosi difesa la parte intimata, ma si dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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