Pluralità di rationes decidendi autonome e inammissibilità dei motivi per difetto di (Cass. civ. Sez. II n. 1572 del 16.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Quando la sentenza di merito si fonda su una pluralità di rationes decidendi tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse a una di esse rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni fatte oggetto di doglianza. Queste ultime, stante l’intervenuta definitività della ratio non censurata, non potrebbero comunque condurre alla cassazione della decisione. La sentenza che, dopo aver esposto una prima ragione di decisione, ne offra anche una seconda al fine di sostenere la statuizione nel caso in cui la prima risulti erronea, non è viziata da contraddittorietà della motivazione: questa ricorre soltanto nel diverso caso di contrasto di argomenti confluenti nella stessa ratio decidendi. Neppure si configura la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando il giudice dell’appello, rimanendo nell’ambito del petitum e della causa petendi, confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle del primo giudice.

Il Fatto

I ricorrenti, fratelli di quattro sorelle, avevano convenuto queste ultime dinanzi al Tribunale del lavoro, quali eredi della madre, sostenendo di aver collaborato per oltre quarant’anni alla gestione dell’impresa familiare costituitasi alla morte del padre e chiedendo la liquidazione della quota loro spettante sugli utili e sugli incrementi patrimoniali, quantificata in una somma di denaro.

Il Tribunale aveva ritenuto configurabile l’impresa familiare, ma aveva rigettato la domanda per mancata prova degli utili e degli incrementi. La Corte d’appello, adita dai fratelli, aveva confermato il rigetto con diversa motivazione: da un lato aveva escluso l’impresa familiare ravvisando una società di fatto, con conseguente difetto di legittimazione passiva delle coeredi; dall’altro aveva escluso in ogni caso la sussistenza dei pretesi utili e incrementi. I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva che la decisione impugnata si fonda su due ragioni tra loro distinte e autonome, ciascuna singolarmente idonea a sorreggerla. Con la prima la Corte territoriale ha riqualificato il rapporto come società di fatto e ha escluso la legittimazione passiva delle coeredi; con la seconda ha comunque escluso la fondatezza dell’impugnazione anche in ipotesi di impresa familiare. Le due motivazioni sono poste in rapporto di alternatività, introdotte dalla congiunzione “peraltro”, coordinativa avversativa.

Da ciò deriva il criterio di esame: la sentenza potrebbe essere utilmente cassata solo se entrambe le rationes si rivelassero errate. Per principio consolidato — richiamato con le Sezioni Unite n. 7931 del 2013, Sez. VI-3 n. 16314 del 2019 e Sez. I n. 18119 del 2020 — l’infondatezza delle censure mosse a una delle ragioni rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, quelle relative alle altre, che non potrebbero comunque condurre alla cassazione.

La Corte esamina perciò anzitutto il quarto motivo, che investe la seconda ratio. Esclude il vizio di contraddittorietà della motivazione, perché non ricorre il contrasto tra affermazioni inconciliabili né la motivazione perplessa o incomprensibile, secondo i parametri delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014 e n. 22232 del 2016. Esclude anche la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., poiché i ricorrenti avevano appellato proprio per contestare il giudizio di insufficienza probatoria del primo giudice, e richiama la Sez. VI-L n. 513 del 2019 sul principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Quanto all’asserito riconoscimento degli utili per mancata contestazione ex art. 416 cod. proc. civ., la censura è priva di autosufficienza, perché non indica dove e come sarebbe avvenuto il riconoscimento. Il profilo sulla c.t.u. si risolve invece in una richiesta di riesame del merito, preclusa in sede di legittimità. Il quarto motivo è pertanto in parte infondato e in parte inammissibile.

In conseguenza del rigetto del quarto motivo, i primi tre — tutti relativi alla prima ratio — sono inammissibili per difetto di interesse: la conferma della seconda ragione implica che, anche qualificando il rapporto come impresa familiare, la domanda sarebbe comunque respinta. Il ricorso è rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese processuali e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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