Notifica titolo esecutivo al difensore non sanabile ex art 156 cpc (Cass. civ. Sez. III n. 6329 del 08.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di esecuzione forzata, la notificazione del titolo esecutivo di formazione giudiziale effettuata al difensore del debitore costituito nel giudizio di cognizione è radicalmente inidonea, per espressa previsione dell’art. 479 c.p.c., a integrare il presupposto di regolarità della successiva attività esecutiva, dovendo il titolo essere portato a conoscenza personale della parte debitrice. La mera successiva costituzione del difensore nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi non vale a sanare, ai sensi dell’art. 156, comma 3, c.p.c., l’irregolarità del precetto, trattandosi di fatto posteriore alla notificazione dell’atto opposto. L’eventuale raggiungimento dello scopo, per equivalente, integra questione di fatto che l’istante ha l’onere di allegare e dimostrare, con specificità, già nel giudizio di merito.
Il Fatto
Le ricorrenti hanno notificato a due intimati un precetto di pagamento fondato su un titolo esecutivo di formazione giudiziale. La notificazione del titolo era stata effettuata al difensore dei debitori costituito nel giudizio di cognizione, e non alle parti personalmente.
Gli intimati hanno proposto opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., deducendo l’irregolarità del precetto per l’omessa notificazione personale del titolo, come prescritto dall’art. 479 c.p.c.. Il Tribunale di Messina ha accolto le opposizioni riunite. Le ricorrenti hanno quindi proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto una questione preliminare di legittimazione. Una delle originarie parti del giudizio di merito è deceduta dopo la definizione del secondo grado, e le ricorrenti si sono qualificate sue eredi senza documentare adeguatamente tale qualità. Secondo l’indirizzo consolidato richiamato, incombe su chi ricorre nella qualità di erede l’onere di dimostrare il decesso e la propria qualità per mezzo delle produzioni consentite dall’art. 372 c.p.c.; in difetto, il ricorso è inammissibile per mancanza di prova della legittimazione ad impugnare, trattandosi di questione rilevabile d’ufficio. Il ricorso è quindi esaminato nel merito solo con riguardo alla posizione delle ricorrenti in proprio.
Con il primo motivo si denuncia la nullità della sentenza di merito per difetto di sottoscrizione e di numerazione. La Corte rileva che i controricorrenti hanno depositato la copia informatica della medesima sentenza, recante il numero identificativo attribuito dal sistema, la data di pubblicazione e l’attestazione di avvenuta sottoscrizione digitale da parte del giudice. Ciò supera i dubbi di procedibilità ai sensi dell’art. 369 c.p.c. e dimostra l’infondatezza del motivo.
Il secondo motivo concerne la pretesa sanatoria, ex art. 156, comma 3, c.p.c., dell’irregolare notificazione del titolo. La Corte ricorda che, per effetto della formulazione dell’art. 479 c.p.c. introdotta dalla legge n. 80/2005, la notificazione del titolo esecutivo deve sempre essere effettuata personalmente alla parte debitrice. È esclusa l’idoneità della notificazione al difensore costituito nel giudizio di cognizione, pur valida a far decorrere il termine breve di impugnazione. La legge impone una forma di conoscenza di maggiore garanzia, senza intermediazione del difensore.
Anche ammettendo in astratto una sanatoria per raggiungimento dello scopo, le ragioni prospettate richiederebbero accertamenti di fatto preclusi in sede di legittimità. La mera costituzione del difensore nel giudizio di opposizione è irrilevante, perché successiva alla notificazione del precetto. Il motivo è pertanto inammissibile per difetto di specificità, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., non essendo indicati atti, fase e termini in cui la questione era stata posta nel merito. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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