Clausola di pagamento subordinata all’ultimazione dei lavori è condizione, non termine (Cass. civ. Sez. II n. 1921 del 18.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La clausola contrattuale che subordina il pagamento di un corrispettivo all’ultimazione dei lavori non fissa un termine, ma introduce una condizione, poiché l’evento è futuro e incerto. Ne deriva che il credito non è esigibile prima del suo avveramento e che la scadenza del termine ivi previsto non può essere anticipata al momento della stipula. La condizione non è meramente potestativa quando l’evento è collegato a valutazioni di interesse e convenienza del contraente e resta condizionato al concorso di fattori estrinseci. L’interpretazione della clausola impone una lettura complessiva dell’atto, idonea a valorizzare l’interesse perseguito dalle parti.
Il Fatto
Una cooperativa in liquidazione coatta amministrativa otteneva un decreto ingiuntivo per il pagamento di una somma, pretesa in forza di una scrittura privata con cui la società committente aveva definito ogni contestazione relativa a un contratto di appalto per la costruzione di un edificio residenziale.
Proposta opposizione, il Tribunale la respingeva. La società committente appellava lamentando l’omessa lettura integrale della scrittura e la mancata tutela del contraddittorio. La Corte d’Appello di Bologna, con diversa motivazione, rigettava il gravame. La società proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi attengono alla asserita violazione del contraddittorio. La ricorrente deduce che il giudice di prime cure, trattenendo la causa in decisione su una questione preliminare, avrebbe deciso su una questione non sottoposta alle parti, determinando la nullità della sentenza (cd. della terza via). La Corte riqualifica il vizio: pur invocato formalmente l’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., nella sostanza si prospetta un error in procedendo ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.
I motivi sono infondati. Richiamando Cass. n. 11440/2021 e Cass. n. 11308/2020, la Corte ribadisce che l’omessa indicazione alle parti di una questione rilevata d’ufficio comporta nullità solo se la parte prospetti in concreto le ragioni che avrebbe potuto fare valere. La nullità processuale deve avere concretamente impedito l’esercizio del diritto alla prova: la parte non ha un interesse tutelabile al rispetto astratto del contraddittorio. Nel caso di specie la Corte d’Appello ha esaminato tutte le istanze istruttorie e la lesione non sussiste, essendo stato l’accertamento impedito dalla mancanza di allegazione dei fatti.
Anche il terzo motivo è infondato. La prova dell’esistenza di vizi non ricompresi nella scrittura è stata correttamente posta a carico della ricorrente, in conformità a Cass. S.U. n. 11748/2019, che in tema di garanzia per vizi della cosa venduta pone sul compratore l’onere di offrire la prova dei vizi.
Il quarto motivo è invece accolto. La clausola prevede che il corrispettivo sia corrisposto entro centoventi giorni dalla ultimazione dei lavori. La Corte d’Appello aveva qualificato la clausola come apposizione di un termine, per evitare una condizione sospensiva meramente potestativa nulla ex art. 1355 cod. civ.. La Corte censura questa lettura: i centoventi giorni decorrono da un evento futuro e incerto, che ha le caratteristiche strutturali della condizione. Richiamando Cass. n. 18239/2014 e Cass. n. 11774/2007, la Corte precisa che è meramente potestativa la condizione rimessa al mero arbitrio della parte, mentre è potestativa quella collegata a valutazioni di interesse e convenienza e al concorso di fattori estrinseci. L’interpretazione del giudice di merito non ha valorizzato l’interesse condiviso di affidare ad altro appaltatore l’ultimazione dei lavori, qualificando come termine ciò che termine non è e considerando quindi esigibile il credito.
Nota della Redazione
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