Autorità portuali, rapporto privatistico e tutela reale del diritto alla qualifica superiore (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1920 del 18.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Alle Autorità di Sistema portuale non si applica l’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, poiché l’art. 6, comma 2, e l’art. 10, comma 6, della legge n. 84 del 1994 escludono espressamente che ai dipendenti delle Autorità portuali si applichino le disposizioni del d.lgs. n. 165 del 2001 e ne qualificano il rapporto come di diritto privato, regolato dal codice civile e dai contratti collettivi. Ne consegue che, per le progressioni di carriera nell’ambito di funzioni e mansioni non dirigenziali, trova applicazione l’art. 2103 cod. civ. e il diritto alla qualifica superiore è tutelato in forma reale. La scelta del legislatore del 1994 di regolare tali rapporti secondo modelli privatistici è giustificata dal perseguimento del buon andamento e dell’efficienza dell’amministrazione delle Autorità portuali. La regola del concorso per l’accesso al pubblico impiego, di cui all’art. 97, quarto comma, Cost., non è quindi vulnerata, poiché la deroga discende dalla specialità della disciplina portuale.

Il Fatto

Il lavoratore, inquadrato come impiegato del secondo livello presso l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, ha ricoperto per circa due anni il ruolo di Port Facility Security Officer, con mansioni che il giudice del merito ha ritenuto corrispondenti alla qualifica di quadro B. La Corte d’Appello di Cagliari, in riforma della sentenza del Tribunale, ha accolto la domanda di accertamento del diritto ad acquisire la qualifica superiore.

L’ente ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo l’incompatibilità tra la tutela reale del diritto alla qualifica superiore e la propria natura di ente pubblico non economico, dalla quale discenderebbe l’applicabilità dell’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001. Il lavoratore ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La questione sottoposta al Collegio riguarda il rapporto tra la disciplina speciale delle Autorità portuali e la regola generale dettata per il pubblico impiego contrattualizzato. Il motivo denuncia la violazione dell’art. 6 della legge n. 84 del 1994, dell’art. 1, comma 993, della legge n. 296 del 2006, dell’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, dell’art. 2103 cod. civ. e dell’art. 4 del CCNL dei lavoratori dei porti 2005/2008.

La Corte muove dalla constatazione che la legge n. 84 del 1994 stabilisce che alle Autorità portuali non si applicano le disposizioni della legge n. 70 del 1975 e del d.lgs. n. 29 del 1993, che il rapporto di lavoro del personale è di diritto privato e che esso è regolato dai contratti collettivi nazionali. Il rinvio al d.lgs. n. 29 del 1993 deve ora intendersi riferito all’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, con la conseguenza che la disciplina speciale ne esclude l’applicazione ai dipendenti delle Autorità portuali.

Poiché l’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 è considerato diretta attuazione dell’art. 97, quarto comma, Cost., che impone la regola del concorso per l’accesso al pubblico impiego, la Corte ha rimesso la questione al giudice delle leggi. La Corte costituzionale, con sentenza n. 133 del 2023, ha dichiarato non fondata la questione, rilevando che la scelta del legislatore del 1994 di regolare tali rapporti secondo modelli privatistici, e la conseguente applicabilità dell’art. 2103 cod. civ. nelle progressioni in carriera, è giustificata dal perseguimento del buon andamento e dell’efficienza dell’amministrazione.

Il giudice delle leggi ha distinto i casi di instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e di passaggio dai ruoli impiegatizi alla qualifica dirigenziale, rispetto ai quali la prevalenza delle regole del pubblico impiego è stata affermata da Cass. n. 12627/2020 e da Cass. n. 21484/2020. Per la promozione a una qualifica superiore nell’ambito di funzioni e mansioni non dirigenziali, invece, opera la disciplina privatistica.

Applicando il criterio per cui lex specialis derogat generali, la Corte conclude che la legge n. 84 del 1994 prevale sulle previsioni che il d.lgs. n. 165 del 2001 detta in generale per i dipendenti pubblici contrattualizzati. Il ricorso è dunque respinto, perché fondato sul contrario presupposto dell’applicabilità dell’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001. Le spese di legittimità sono compensate, ravvisandosi una grave ed eccezionale ragione nella non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale.

Nota della Redazione

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