Accertamento sintetico: prova contraria e mutuo non escludono il reddito presunto (Cass. civ. Sez. V n. 2038 del 19.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento sintetico del reddito, l’art. 38, quarto comma, d.P.R. n. 600/1973 (nel testo vigente ratione temporis) configura una presunzione legale relativa di capacità contributiva, fondata su elementi e circostanze di fatto certi, connessi alla disponibilità di beni o servizi e alle spese per il loro utilizzo. Il contribuente che intenda vincere la presunzione non può limitarsi a dimostrare la mera disponibilità di ulteriori redditi, ma deve fornire prova documentale della loro entità e della durata del possesso, tale da ancorare a fatti oggettivi la riferibilità a essi della maggiore capacità contributiva accertata. L’accensione di un mutuo ultrannuale per l’acquisto dell’immobile non integra di per sé la prova della provenienza non reddituale delle somme impiegate: il finanziamento non esclude, ma diluisce, la capacità contributiva, dovendosi detrarre il capitale mutuato e aggiungere i ratei maturati e versati.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate notificava al contribuente due avvisi di accertamento relativi agli anni di imposta 2007 e 2008. Il reddito complessivo netto veniva determinato con metodo sintetico-redditometrico, sulla base della titolarità di una casa di abitazione, della quota indivisa di altri immobili e del possesso di un’autovettura.

La CTP rigettava l’opposizione. La CTR della Lombardia riformava la decisione, ritenendo che il contribuente avesse fornito prove sufficienti a dimostrare la pregressa disponibilità economica per sostenere i costi di gestione dell’abitazione principale e le rate del mutuo, giudicando ininfluenti le residenze secondarie e l’autoveicolo. L’Agenzia proponeva quindi ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte muove dalla ricostruzione della disciplina dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973, che al quarto comma consente di presumere il reddito sulla base della valenza induttiva di elementi certi, e al sesto comma riconosce al contribuente la prova contraria, consistente nella dimostrazione documentale di redditi esenti o soggetti a ritenuta, ovvero nella prova che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.

Richiamando un proprio precedente, la Corte precisa che la norma esige qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi. Occorre la prova documentale di circostanze sintomatiche del fatto che tali redditi siano stati utilizzati per coprire le spese contestate, con specifico riferimento all’entità e alla durata del possesso.

Ne deriva che l’ufficio è legittimato a risalire dal fatto noto a quello ignoto secondo il meccanismo degli artt. 2727 e ss. cod. civ., mentre sul contribuente grava l’onere di provare che la circostanza su cui si fonda la presunzione non corrisponde alla realtà. Si tratta di una presunzione legale relativa, che non addossa all’amministrazione un onere probatorio ulteriore rispetto allo schema normativo.

Quanto al mutuo, la Corte richiama il principio per cui l’accensione di un finanziamento ultrannuale non integra la prova della provenienza non reddituale delle somme. Il mutuo non esclude ma diluisce la capacità contributiva: il capitale mutuato va detratto dalla spesa accertata, ma a essa vanno aggiunti i ratei maturati e versati per ogni annualità.

La sentenza impugnata, da un lato, ha addossato all’amministrazione un onere probatorio non collimante con lo schema della presunzione; dall’altro, si è appagata della dimostrazione dell’avvenuta accensione del mutuo pluriennale. È mancata la puntuale valutazione dell’incidenza del mutuo sulla capacità contributiva. Il ricorso è pertanto accolto, con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *