Estinzione del giudizio per definizione agevolata delle liti tributarie (Cass. civ. Sez. V n. 8042 del 25.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, in cui il ricorso in primo grado sia stato notificato entro la data di entrata in vigore della legge n. 197 del 2022 e il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva, sono definibili con la definizione agevolata di cui all’art. 1, commi da 186 a 202, della legge n. 197 del 2022, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo o di chi vi è subentrato. La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti entro il termine previsto dal comma 194. In caso di deposito della documentazione ai sensi del comma 197, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio, se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate aveva notificato a una società un avviso di accertamento ai fini IVA, disconoscendo la detrazione operata su parte degli acquisti auto-fatturati per prestazioni infragruppo rese da una capogruppo non residente. Secondo l’Ufficio, le prestazioni erano territorialmente rilevanti in Italia e la contribuente, pur avendo correttamente assolto l’inversione contabile, aveva poi esercitato indebitamente la detrazione su costi reputati non inerenti.
La contribuente aveva impugnato l’atto davanti alla Commissione tributaria provinciale, che aveva accolto il ricorso ritenendo dimostrata l’inerenza dei costi. L’appello dell’Ufficio era stato respinto dalla Commissione tributaria regionale, la quale aveva qualificato l’operazione come neutra, escludendo alcun danno erariale. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
Nel corso del giudizio di legittimità la contribuente ha depositato istanza di estinzione del giudizio per aver presentato domanda di definizione agevolata ai sensi dell’art. 1, commi da 186 a 202, della legge n. 197 del 2022, documentando il versamento dell’intero dovuto.
La Corte richiama il comma 186, che ammette la definizione delle controversie tributarie pendenti in ogni stato e grado, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione. Il comma 192 delimita l’ambito ai ricorsi di primo grado notificati entro la data di entrata in vigore della legge e ai processi non ancora conclusi con pronuncia definitiva. Il comma 194 subordina il perfezionamento alla presentazione della domanda e al pagamento degli importi entro il termine indicato.
Il comma 197 disciplina l’ipotesi di richiesta di sospensione: il processo è sospeso fino alla data ivi prevista e, entro la stessa, il contribuente ha l’onere di depositare copia della domanda di definizione e del versamento. Il comma 198 prevede che il processo sia dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione, con le spese a carico di chi le ha anticipate.
La Corte accerta l’insussistenza di un’ipotesi di esclusione dalla definizione di cui al comma 193, prende atto del pagamento effettuato e rileva che l’Agenzia delle entrate non ha sollevato obiezioni all’istanza di estinzione. Su queste basi dichiara estinto il giudizio, con spese a carico della parte che le ha anticipate. La questione di merito sulla detraibilità dell’IVA nelle operazioni in reverse charge esterno resta assorbita.
Nota della Redazione
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