Data certa della scrittura privata e fatto equipollente alla registrazione (Cass. civ. Sez. II n. 2040 del 19.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 2704, comma 1, cod. civ. non contiene un’elencazione tassativa dei fatti in base ai quali la data di una scrittura privata non autenticata può ritenersi opponibile ai terzi. Il giudice di merito può valutare con prudente apprezzamento l’esistenza di un fatto diverso dalla registrazione, idoneo a dimostrare con certezza l’anteriorità della formazione del documento. Occorre però un fatto che, per fonte di provenienza o per natura, provi con altissima attendibilità tale anteriorità. Non soddisfano il requisito né la data di una scrittura privata intercorsa tra terzi o tra la parte interessata e un terzo, né la data di una fattura di merci, priva di correlazione certa e inequivoca con il documento da datare.

Il Fatto

Un promissario acquirente stipulò un contratto preliminare avente ad oggetto un immobile, del quale due comproprietari erano titolari per metà ciascuno. Uno dei comproprietari agì anche in qualità di procuratore speciale della sorella. Versato un acconto, il promissario acquirente commissionò lavori di ristrutturazione e acquistò materiali. La revoca della procura impedì la stipula del contratto definitivo.

Il promissario acquirente domandò l’esecuzione in forma specifica ex art. 2932 cod. civ. nei confronti dei comproprietari. Il comproprietario-procuratore chiese in via riconvenzionale di accertare l’inefficacia della revoca, qualificandola come donazione indiretta, e di condannare la sorella al pagamento della metà del prezzo. Il Tribunale rigettò le domande, ma accolse quella di pagamento della somma corrispondente alla metà del prezzo. La Corte d’Appello, accogliendo l’impugnazione della sorella, ritenne il preliminare non opponibile nei suoi confronti, perché privo di data certa anteriore alla revoca della procura.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente ha denunciato la violazione dell’art. 2704 cod. civ. e l’omesso esame di un fatto decisivo. Ha sostenuto che la data del preliminare, anteriore alla revoca, dovesse ritenersi certa sulla base del preventivo dei lavori e della fattura di acquisto dei materiali.

La Corte ha ribadito che l’art. 2704, comma 1, cod. civ. non prevede un’elencazione tassativa dei fatti idonei a conferire data certa. Il giudice di merito può apprezzare la sussistenza di un fatto diverso dalla registrazione, che dimostri con certezza l’anteriorità della formazione del documento. Richiamando la Sez. 5 n. 20813 del 2021 e la Sez. 6 n. 17926 del 2016, il collegio ha precisato che tale fatto può essere provato anche per testi o presunzioni, ma non è ammesso con riguardo a un atto proprio della parte interessata alla prova.

La legge, ha osservato la Corte, indica come fatti primari le attestazioni provenienti dalla pubblica amministrazione, la morte o l’assoluto impedimento fisico di un firmatario, la data di un atto pubblico che riporti la scrittura privata. A questi affianca l’ipotesi generale di un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l’anteriorità. Deve trattarsi di un fatto che per fonte o natura provi con altissima attendibilità l’anteriorità del documento privo di data certa.

Tale attendibilità non può riconoscersi alla data apposta su una scrittura privata intercorsa tra terzi o tra la parte interessata e un terzo, priva di elementi che ne confermino la data. Non può riconoscersi nemmeno alla data di una fattura di merci, che, oltre a essere emessa entro un termine fissato dalla normativa fiscale, nulla dice sulla correlazione tra l’acquisto e la formazione del documento.

Il motivo è stato dichiarato manifestamente infondato. La Corte ha richiamato le Sezioni Unite n. 7155 del 2017 in ordine allo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., che impone la declaratoria di inammissibilità per i ricorsi inconsistenti. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e con il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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