Ritenute bancarie a titolo d’imposta per i Consorzi ASI (Cass. civ. Sez. V n. 1288 del 20.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale, l’art. 26, comma 4, del d.P.R. n. 600/1973, nel testo vigente ratione temporis, dispone che le ritenute operate da banche e Poste sugli interessi dei conti correnti e dei depositi sono applicate a titolo di acconto solo ai soggetti sottoposti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche e rientranti nelle categorie di cui alle lettere a) e b) dell’art. 87 Tuir, nonché alle stabili organizzazioni di cui alla lettera d). Nei confronti dei soggetti esenti e in ogni altro caso le ritenute sono applicate a titolo di imposta. I Consorzi per l’area di sviluppo industriale, esercitando funzioni pubblicistiche di interesse generale, rientrano nella lettera c) del medesimo art. 87 e, non avendo per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, subiscono le ritenute a titolo di imposta, che entrano a far parte del reddito imponibile.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, con quattro motivi, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, Sezione Staccata di Siracusa, che aveva rigettato l’appello erariale e confermato l’annullamento dell’avviso di accertamento emesso nei confronti di un Consorzio per l’area di sviluppo industriale di Siracusa.
L’Ufficio aveva determinato una maggiore IRES, per l’anno 2004, derivante dal mancato riconoscimento della ritenuta d’acconto effettuata dal tesoriere dell’ente sui depositi bancari. La CTR, ritenuto incontestato che il Consorzio svolgesse anche attività commerciali ai sensi dell’art. 2195 cod. civ., aveva affermato l’applicabilità della disciplina degli enti commerciali, compresa la ritenuta di acconto. Resiste con controricorso l’Istituto Regionale Attività Produttive, gestione separata del Consorzio.
La Motivazione della Corte
I primi tre motivi denunciano la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. sotto il profilo della non contestazione dei fatti. L’Amministrazione sostiene che il principio di non contestazione opera rispetto ai fatti e non alle qualificazioni giuridiche, e che la natura del Consorzio non può formare oggetto di ammissione della parte.
La Corte esamina congiuntamente i motivi e li ritiene non fondati. La CTR non ha affatto ritenuto che la non contestazione attenesse alla natura giuridica del Consorzio, ma ha confermato la decisione di primo grado anche sulla scorta di elementi di fatto non contestati, valorizzando la circostanza che il Consorzio svolgesse «anche attività commerciali ai sensi dell’art. 2195 c.c.». Il profilo di doglianza sovrappone dunque la qualificazione giuridica al fatto, senza cogliere la reale ratio decidendi della sentenza impugnata.
Il quarto motivo è invece fondato. L’art. 26 del d.P.R. n. 600/1973, nel testo vigente ratione temporis, prevede al comma 2 che banche e Poste operino una ritenuta del 27 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi e sugli altri proventi corrisposti ai titolari di conti correnti e di depositi. Il comma 4 stabilisce che le ritenute sono applicate a titolo di acconto ai soli soggetti sottoposti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche e rientranti nelle categorie di cui alle lettere a) e b) dell’art. 87 Tuir, oltre che alle stabili organizzazioni di cui alla lettera d), precisando che nei confronti dei soggetti esenti e in ogni altro caso le ritenute sono applicate a titolo d’imposta.
Dal coordinamento delle disposizioni scaturisce il precetto per cui, in caso di enti pubblici non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, le ritenute operate dagli istituti di credito sugli interessi corrisposti ai depositanti sono applicate a titolo di imposta. In tal senso la Corte richiama la risalente, ma non contrastata Cass. Sez. 6-5, ordinanza n. 3437 del 05/03/2012.
I Consorzi per l’area di sviluppo industriale, esercitando funzioni pubblicistiche di interesse generale, sono classificati nella lettera c) dell’art. 87 del Tuir, che comprende gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali. Le ritenute applicate dagli istituti di credito sui depositi bancari nei loro confronti vanno pertanto ritenute a titolo di imposta, non di acconto, ed entrano a far parte del reddito imponibile. La CTR non si è conformata a tali principi: accolto il quarto motivo e rigettati i restanti, la sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione Staccata di Siracusa, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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