Enunciazione del contratto non registrato e tassa di titolo nel decreto ingiuntivo (Cass. civ. Sez. V n. 2315 del 23.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di registro, l’art. 22, primo comma, d.P.R. n. 131 del 1986 impone la tassazione anche delle disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati, qualora siano enunciate in un atto a propria volta soggetto a registrazione. L’enunciazione di un atto soggetto a registrazione solo in caso d’uso ne determina quindi l’imponibilità, non configurando il deposito della scrittura privata nella cancelleria del giudice civile, in sede di procedimento contenzioso, alcun “caso d’uso” ai sensi dell’art. 6 d.P.R. n. 131 del 1986. La registrazione dell’atto enunciante (“tassa di sentenza”) comporta la tassazione dell’atto enunciato (“tassa di titolo”), senza che ciò integri duplicazione d’imposta, restando fermo il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro.

Il Fatto

Una società contribuente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, che aveva respinto il suo appello confermando la decisione di primo grado. Quest’ultima aveva disatteso l’impugnazione dell’avviso di liquidazione dell’imposta di registro, emesso in relazione alla registrazione di un decreto ingiuntivo del Giudice di Pace, con riferimento anche alle disposizioni negoziali in esso enunciate.

La pretesa azionata dalla società si fondava su un contratto di fornitura d’opera soggetto a registrazione in caso d’uso. La società ricorreva sulla base di quattro motivi, cui resisteva con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente denunciava la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla censura di illegittimità dell’avviso per difetto di motivazione. La censura è disattesa: non ricorre il vizio di mancata pronuncia su un’eccezione di merito sollevata in appello qualora essa, anche se non espressamente esaminata, risulti incompatibile con la statuizione di accoglimento della pretesa, deponendo per l’implicita pronuncia di rigetto. Il mancato esame va fatto valere come violazione di legge o difetto di motivazione, non come violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. La sentenza impugnata, dopo aver dato atto dell’eccezione, aveva ritenuto di superarla con decisione in linea con quella di prime cure.

Con il secondo motivo la ricorrente lamentava la violazione degli artt. 7, comma 1, l. n. 212 del 2000 e 52, comma 2-bis, d.P.R. n. 131 del 1986, assumendo che l’Ufficio aveva determinato l’imposta anche su un non meglio definito rapporto negoziale sottostante. La censura è inammissibile prima che infondata, per difetto di autosufficienza ex art. 366 cod. proc. civ.: nel giudizio tributario il ricorrente che censuri il vizio di motivazione deve riportare testualmente i passi dell’avviso assunti come erroneamente interpretati o pretermessi. L’avviso emesso ex art. 54, comma 5, d.P.R. n. 131 del 1986 deve contenere l’indicazione dell’imponibile, dell’aliquota e dell’imposta, ma non necessariamente allegare la sentenza o il suo contenuto essenziale, non riguardando l’obbligo di motivazione atti conosciuti o conoscibili dal contribuente.

Con il terzo motivo la ricorrente denunciava la violazione degli artt. 22 e 40 d.P.R. n. 131 del 1986, sostenendo che la tassazione di un atto diverso dal decreto ingiuntivo ne rappresenterebbe una illecita duplicazione, in violazione del principio di alternatività tra IVA e imposta di registro. La censura è disattesa. L’art. 22 pone il principio per cui la registrazione dell’atto enunciante comporta la tassazione dell’atto enunciato: il prelievo sulla condanna contenuta nel titolo esecutivo non esclude la tassabilità dell’atto enunciato, ove esso di per sé integri atto da registrare.

Il deposito della scrittura privata in cancelleria, in sede contenziosa, non integra il “caso d’uso”, presupponendo l’art. 6 d.P.R. n. 131 del 1986 che il deposito avvenga nell’esplicazione di attività amministrative, come chiarito dalle Sezioni Unite n. 7682 del 2023. La via per giustificare la tassazione è dunque diversa: rientrano nell’espressione “atti scritti o contratti verbali non registrati” gli atti da registrare solo in caso d’uso, laddove oggetto di enunciazione in altro atto registrato. L’orientamento è confermato dalla successiva evoluzione della giurisprudenza di legittimità.

Il principio di alternatività non è condizionato all’effettiva applicazione dell’IVA, ma è sufficiente che l’operazione rientri tra quelle rilevanti ai fini IVA. Nella specie si verte nell’ambito delle ipotesi di condanna al pagamento di somme riconducibili a corrispettivi soggetti all’imposta, con applicazione della nota II dell’art. 8, comma 1, lett. b), Tariffa allegata al d.P.R. citato. Quanto al quarto motivo, la dedotta violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. non sussiste: la prospettata mancanza di prova dell’atto enunciato è contraddetta dagli elementi su cui si fonda la pretesa creditoria azionata in monitorio. Il ricorso è integralmente respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *