IRAP professionista con cariche societarie: onere di provare l’autonoma organizzazione (Cass. civ. Sez. V n. 2596 del 29.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IRAP, il libero professionista non è automaticamente escluso dall’imposizione per il solo fatto di svolgere anche attività di titolare di cariche organiche di enti o società commerciali. Ove presenti domanda di rimborso dell’imposta che assume indebitamente versata, egli ha l’onere di provare l’assenza del requisito dell’autonoma organizzazione in relazione a detta attività. Tale onere si atteggia in modo particolarmente rigoroso quando il professionista svolga un’attività unitaria, nella quale siano coinvolte conoscenze tecniche direttamente collegate all’esercizio della professione nel suo complesso, e non sia possibile scorporare le diverse categorie di compensi per verificare i requisiti impositivi di ciascun settore. In tal caso la pretesa di rimborso è destinata al rigetto per il mancato assolvimento dell’onere probatorio.
Il Fatto
Un contribuente, dottore commercialista, ha chiesto all’Agenzia delle Entrate il rimborso di parte dell’IRAP versata per l’anno d’imposta 2009, per un importo di € 14.445,00, limitatamente ai compensi percepiti per le attività di vice-presidente del consiglio di amministrazione di una banca popolare cooperativa e di presidente del collegio sindacale e sindaco effettivo di società di capitali.
L’Amministrazione ha comunicato il diniego del rimborso. Il contribuente ha impugnato il provvedimento davanti alla Commissione tributaria provinciale di Taranto, che ha accolto il ricorso disponendo il rimborso. Sull’appello dell’Ufficio, la Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Taranto, ha riformato la decisione di primo grado, confermando la legittimità del diniego. Avverso tale sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3, comma 1, lett. c), del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., sostenendo che i compensi percepiti per le cariche societarie non dovessero essere assoggettati a IRAP, poiché tali incarichi erano gestiti senza l’utilizzo della propria autonoma organizzazione, pur posseduta, e avvalendosi invece dell’organizzazione professionale dell’ente presso cui le attività erano svolte.
La Corte ha giudicato il motivo infondato, richiamando la giurisprudenza secondo cui non ha diritto al rimborso dell’imposta il professionista che, in presenza di autonoma organizzazione ed espletando congiuntamente anche gli incarichi connessi di sindaco, amministratore di società e consulente tecnico, svolga sostanzialmente un’attività unitaria nella quale siano coinvolte conoscenze tecniche direttamente collegate all’esercizio della professione nel suo complesso, allorché non sia possibile scorporare le diverse categorie di compensi e verificare i requisiti impositivi per ciascun settore (Cass. 12 settembre 2017, n. 21161; Cass. 2 marzo 2017, n. 5631; Cass. 5 marzo 2012, n. 3434).
Il Collegio ha poi ribadito il principio per cui il libero professionista non è automaticamente escluso dall’imposizione per l’esercizio di cariche organiche in enti o società commerciali e, ove presenti domanda di rimborso, ha l’onere di provare l’assenza del requisito dell’autonoma organizzazione per quella specifica attività (Cass. 15 febbraio 2019, n. 4576).
Secondo la Corte, la commissione tributaria regionale si è pienamente conformata a tali principi, avendo accertato — con valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità — che il contribuente non aveva provato di non avvalersi, per le attività di consigliere e sindaco, delle strutture, dei dipendenti e dei collaboratori del proprio studio professionale, per i quali dichiarava ingenti costi.
Il fondamento dell’onere probatorio a carico del professionista risiede, per un verso, nella presunzione che egli svolga tali attività mediante la propria organizzazione professionale e, per altro verso, nella natura stessa dell’istanza di rimborso, gravante su chi la presenta quanto alla prova dei presupposti (Cass. 17 maggio 2018, n. 12052; Cass. 18 maggio 2018, n. 12291). Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio, liquidate in € 2.300,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito, e con l’attestazione dei presupposti per il pagamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Nota della Redazione
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