Correzione per errore materiale della distrazione delle spese a favore del difensore effettivo anziché del domiciliatario (Cass. civ. Sez. 5 n. 5262 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La statuizione con cui il giudice di legittimità dispone la distrazione delle spese processuali in favore di un soggetto diverso da quello che ha proposto l’istanza di distrazione è affetta da errore materiale. L’errore, in quanto rilevabile dalla sola lettura del provvedimento e degli atti di parte, è suscettibile di correzione ai sensi dell’art. 130 cod. proc. civ. Il procedimento di correzione dell’errore materiale non richiede la condanna alle spese, attesa la natura non contenziosa del rimedio.
Il Fatto
Con ordinanza n. 21373/2025 la Corte di Cassazione aveva pronunciato sul giudizio di legittimità instaurato dall’Agenzia delle Entrate, condannando il controricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in favore dell’Avv. Gerardo Romano Cesareo, indicato come difensore antistatario.
Il controricorrente proponeva istanza di correzione dell’errore materiale, deducendo che la distrazione delle spese avrebbe dovuto essere disposta in favore dell’Avv. Vitantonio Piemonte, unico difensore costituito, mentre l’Avv. Romano Cesareo era soltanto domiciliatario.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rilevato che l’ordinanza impugnata recava effettivamente l’erronea indicazione del soggetto beneficiario della distrazione. Il difensore che aveva proposto istanza di distrazione era l’Avv. Vitantonio Piemonte, mentre l’Avv. Gerardo Romano Cesareo risultava mero domiciliatario del controricorrente.
Il collegio ha qualificato l’erronea attribuzione della distrazione come errore materiale, in quanto concretizzatosi nella mera indicazione di un nominativo diverso da quello risultante dagli atti di causa. La correzione non ha richiesto alcuna nuova valutazione di merito, limitandosi ad allineare il dispositivo alla volontà già espressa dalla parte nel corso del giudizio di legittimità.
Quanto alle spese del procedimento di correzione, la Corte ha richiamato il principio per cui non è dovuta condanna, trattandosi di procedimento di natura non contenziosa, con riferimento alle Sezioni Unite n. 29432 del 14/11/2024.
La Corte ha pertanto disposto la correzione dell’ordinanza n. 21373/2025, ordinando che la distrazione delle spese processuali fosse effettuata in favore dell’Avv. Vitantonio Piemonte, e ha disposto l’annotazione della correzione sull’originale del provvedimento.
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Nota della Redazione
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