Giudicato favorevole al concessionario non giova all’Agenzia delle entrate (Cass. civ. Sez. V n. 2595 del 29.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione di un atto esecutivo, qualora, a fronte di un’unica sentenza di primo grado sfavorevole all’Agenzia delle entrate e al concessionario della riscossione, ciascuno abbia proposto separati appelli, discussi e decisi alla medesima udienza dinanzi al medesimo collegio in cause rubricate sotto diversi numeri di ruolo ed esitate in pronunce contrapposte, l’Agenzia non può giovarsi della sentenza favorevole al concessionario nel frattempo passata in giudicato. L’efficacia soggettiva del giudicato non si estende, attesa l’alterità dei due soggetti, legati da un rapporto di delegazione e non da solidarietà creditoria. Non ricorrono, pertanto, le condizioni dell’art. 1306 cod. civ., che presuppone la qualità di concreditori o creditori solidali. La richiesta di esibizione degli atti non integra contestazione della conformità delle copie, con conseguente efficacia probatoria delle stesse ai sensi dell’art. 2719 cod. civ.

Il Fatto

Il contribuente era attinto da undici intimazioni di pagamento, che impugnava innanzi alla CTP di Cosenza contestando, in particolare, la mancata preventiva notifica delle cartelle. Nel contraddittorio dell’Agenzia delle entrate e del concessionario della riscossione, la CTP accoglieva il ricorso, ritenendo insufficiente la prova della notifica delle cartelle attraverso la produzione di copie.

Avverso la sentenza proponevano separati appelli l’Agenzia e il concessionario. All’udienza del 31 maggio 2017 i due appelli venivano separatamente decisi dal medesimo collegio della CTR della Calabria, che depositava due sentenze: l’una di rigetto dell’appello dell’Agenzia, oggetto del presente giudizio; l’altra di accoglimento dell’appello del concessionario, non impugnata e quindi passata in giudicato. L’Agenzia ricorre per cassazione con tre motivi; il contribuente resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionato.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte affronta anzitutto le eccezioni di inammissibilità del ricorso principale, ritenendole infondate. Il ricorso è tempestivo, poiché dall’esame della sentenza prodotta non emerge alcuna notifica della stessa idonea a far decorrere il termine breve. Quanto al difetto di procura e all’inesistenza della notifica, la Corte richiama il principio secondo cui le agenzie fiscali si avvalgono del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato in un rapporto di immedesimazione organica, con carattere impersonale della difesa e piena fungibilità degli avvocati dello Stato nel compimento degli atti processuali del medesimo giudizio, senza necessità di mandato.

La fungibilità vale a fortiori per la semplice notifica a mezzo del servizio postale, cui può attendere il procuratore dello Stato diverso dall’avvocato sottoscrivente. Il ricorso, infine, non è privo di autosufficienza, contenendo puntuali richiami agli atti e completando lo sviluppo dei motivi mediante fotoriproduzione di documenti e atti.

Nel merito, il primo motivo è infondato. La Corte riconosce che la sentenza impugnata si pone in contrasto con quella resa dal medesimo collegio alla medesima udienza sulla medesima regiudicanda. Tuttavia, il giudicato formatosi in favore del concessionario, pur essendo a questo integralmente favorevole, non ridonda in favore dell’Agenzia. La medesimezza della regiudicanda non oblitera il dato dell’alterità dei soggetti intervenuti nei due giudizi d’appello: l’Agenzia, ente impositore, e il concessionario, agente della riscossione, sono distinti, legati da un rapporto di delegazione.

Il concessionario è ente strumentale dell’Agenzia, incaricato e autorizzato a ricevere i pagamenti per conto della medesima. Sul piano processuale, i due soggetti sono dotati di distinte legittimazioni. Da ciò deriva la regola, evincibile a contrario dall’art. 2909 cod. civ., secondo cui è precluso a un soggetto di giovarsi del giudicato favorevole formatosi in favore di altro soggetto, salve le eccezioni espressamente previste dalla legge. Tra queste, l’art. 1306 cod. civ. non opera, poiché i due soggetti non rivestono la qualifica di concreditori o creditori solidali.

Il secondo motivo è manifestamente infondato, essendo la motivazione della sentenza impugnata effettiva sotto il profilo grafico e contenutistico. Il terzo motivo è invece fondato. La semplice richiesta, formulata nell’istanza di sospensiva, di ordinarsi la produzione di ruoli, cartelle e relazioni di notificazione non equivale a contestazione delle notificazioni. Il disconoscimento della conformità della copia all’originale esige una dichiarazione chiara e circostanziata, con indicazione specifica del documento e degli aspetti contestati, non bastando clausole generiche. Il concessionario può inoltre dimostrare la notifica producendo copia della cartella, senza onere di depositarne l’originale. Il ricorso incidentale condizionato è inammissibile per difetto di autosufficienza. La Corte accoglie il terzo motivo, cassa senza rinvio e rigetta il ricorso introduttivo, compensando le spese di merito e condannando il contribuente a quelle di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *