Esposto contro il giudice e diritto di critica: esclusa la diffamazione (Cass. civ. Sez. III n. 2789 del 30.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’esposto con cui un soggetto segnali al Presidente della Corte d’appello anomalie nella condotta di un magistrato integra il lecito esercizio del diritto di critica e non è fonte di responsabilità aquiliana, quando i fatti rappresentati sono veri e l’esposizione è continente. La scriminante del diritto di critica opera anche rispetto all’illecito civile ex art. 2043 cod. civ., sicché è superfluo interrogarsi su dolo o colpa dell’agente. Il controllo di legittimità sulla motivazione resta circoscritto al «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. e dall’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., non essendo più censurabile, dopo la riformulazione dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., l’insufficienza della motivazione.

Il Fatto

Un giudice civile del Tribunale di Milano trattò una controversia risarcitoria tra un privato e una società, conclusasi con l’accoglimento della domanda. Il legale rappresentante della società e il difensore di questa presentarono un esposto al Presidente della Corte d’appello e al Presidente della Sezione, rilevando trascrizioni integrali, nella sentenza, di espressioni contenute nella comparsa conclusionale attorea e coincidenze negli errori di battitura. Il giudice fu sottoposto a procedimento penale per abuso d’ufficio, conclusosi con declaratoria di non doversi procedere per prescrizione.

Il magistrato citò quindi in giudizio, davanti al Tribunale di Brescia, gli autori dell’esposto, deducendo di essere stato calunniato e diffamato. La domanda fu rigettata in primo e in secondo grado. La Corte d’appello di Brescia escluse il dolo della calunnia e ravvisò la continenza espressiva, la verità dei fatti e il diritto di critica. Il giudice ricorse per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione. La Corte lo rigetta ricordando che, dopo la riformulazione dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. ad opera dell’art. 54 del decreto-legge n. 83 del 2012, non sono più deducibili le censure di insufficienza della motivazione. Il sindacato resta limitato all’esistenza in sé della motivazione e alla sua coerenza, con verifica del «minimo costituzionale» ex art. 111, sesto comma, Cost. e art. 132, n. 4, cod. proc. civ., richiamando le Sezioni Unite n. 8053 e n. 8054 del 2014.

Nel caso concreto la Corte d’appello ha esposto in modo chiaro e coerente le ragioni della decisione: esclusione della portata calunniosa e diffamatoria dell’esposto, continenza espressiva e sostanziale verità dei fatti. Il motivo è quindi infondato.

Il secondo motivo deduceva la violazione dell’art. 2043 cod. civ., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto valutare l’illecito civile e non i reati. La censura è manifestamente infondata: la Corte d’appello ha escluso l’oggettiva portata offensiva delle dichiarazioni e ha ritenuto integrata la scriminante del diritto di critica, che vale anche per l’illecito civile, valutando così gli elementi costitutivi dell’illecito aquiliano.

Il terzo motivo lamentava l’omesso esame di un fatto decisivo, ossia l’ordine cronologico delle due comunicazioni dell’esposto. Il motivo è inammissibile per la regola della doppia conforme: ai sensi dell’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ., non è proponibile il motivo ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ. avverso la sentenza d’appello che confermi integralmente la decisione di primo grado. Il ricorrente non ha assolto l’onere di indicare ragioni di fatto diverse tra i due gradi. Ad abundantiam, la doglianza sarebbe comunque infondata.

Il quarto motivo denunciava la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. sulla mancata compensazione delle spese. La Corte lo dichiara manifestamente inammissibile per perplessità, evocando sia l’omessa motivazione sia l’omessa pronuncia. Nel merito, la condanna nelle spese segue correttamente il criterio della soccombenza, non trovando applicazione la formulazione dell’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. introdotta dal d.l. n. 132/2014. Il ricorso è rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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