Nullità del licenziamento per violazione del procedimento disciplinare (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2793 del 30.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzioni disciplinari, la violazione del procedimento previsto dall’art. 53 del R.D. n. 148 del 1931, allegato A, comporta la nullità del provvedimento disciplinare e, segnatamente, un’invalidità di protezione, in ragione dell’inderogabilità della disposizione e della sua funzione di tutela del lavoratore. A questi spetta la tutela reale e risarcitoria prevista dall’art. 18, commi 1 e 2, della legge n. 300 del 1970, e non la più debole tutela indennitaria del comma 6. La riconosciuta nullità del provvedimento espulsivo rende priva di interesse ogni ulteriore indagine sulla sussistenza o meno della giusta causa di recesso.

Il Fatto

Una società esercente servizio di trasporto pubblico urbano ha intimato il licenziamento disciplinare a un dipendente in data 7 dicembre 2017. Il lavoratore ha impugnato il recesso nell’ambito di un procedimento ex legge n. 92 del 2012.

Il giudice di prime cure ha ritenuto l’illegittimità del licenziamento, riconoscendo la tutela reintegratoria di cui al comma 4 dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori novellato. La Corte d’Appello di Palermo, con sentenza n. 416/2021, ha confermato la pronuncia: ha ritenuto fondato il reclamo incidentale del lavoratore per la mancata osservanza delle forme dell’art. 53 del R.D. n. 148 del 1931, ma ha ricondotto tale violazione procedurale alle ipotesi tutelate dal comma 6 dell’art. 18. La società ha proposto ricorso principale; il lavoratore ha resistito con ricorso incidentale. La questione approda in Cassazione per stabilire il regime di invalidità conseguente al vizio procedurale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta con priorità logico-giuridica il primo motivo del ricorso incidentale del lavoratore, che prospetta un vizio di nullità radicale della sanzione espulsiva. Il motivo è fondato.

La Corte richiama il proprio recente orientamento, secondo cui la violazione del procedimento di cui all’art. 53 del R.D. n. 148 del 1931 comporta la nullità del provvedimento disciplinare. Si tratta di un’invalidità di protezione, che trova fondamento nell’inderogabilità della citata disposizione e nella sua funzione di tutela del lavoratore. A quest’ultimo spetta la tutela reale e risarcitoria prevista dall’art. 18, commi 1 e 2, della legge n. 300 del 1970.

Il principio è espresso da Cass. n. 6555 del 2023, cui il Collegio si conforma, con richiamo a un orientamento consolidato (Cass. lav. n. 17286 del 2015, Cass. n. 13804 del 2017, Cass. n. 12770 del 2019, Cass. n. 32681 del 2021, Cass. n. 6765 del 2023, Cass. n. 9530 del 2023, Cass. n. 15355 del 2023). Ne deriva che la qualificazione operata dalla Corte territoriale — violazione procedurale ricondotta al comma 6 dell’art. 18, con tutela meramente indennitaria — è errata: non si versa in ipotesi di mera inefficacia, ma di nullità con tutela reintegratoria piena.

L’accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale assorbe il secondo, poiché l’interesse del ricorrente è già interamente soddisfatto. Determina altresì l’inammissibilità del ricorso principale della società: la riconosciuta nullità del provvedimento espulsivo, con conseguente tutela reintegratoria piena, rende priva di interesse ogni ulteriore indagine sulla sussistenza o meno di una giusta causa di recesso.

La sentenza impugnata è pertanto cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’Appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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