Medici specializzandi, borse di studio e inapplicabilità dell’art. 36 Cost. (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2903 del 31.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nell’ambito della formazione specialistica dei medici, l’attività svolta dagli iscritti alle scuole di specializzazione universitarie non è inquadrabile né nel rapporto di lavoro subordinato né in quello parasubordinato. Manca, infatti, una relazione sinallagmatica di scambio tra l’attività di formazione e la remunerazione prevista dalla legge, con la conseguenza che sono inapplicabili l’art. 36 Cost. e il principio di adeguatezza della retribuzione. Le direttive 82/76/CEE e 93/16/CEE non impongono agli Stati membri di disciplinare la formazione specialistica secondo lo schema del lavoro subordinato, né contengono una definizione comunitaria di remunerazione adeguata. Il giudice di legittimità non è tenuto a rimettere una questione pregiudiziale alla CGUE quando constata che la questione è irrilevante o che la corretta interpretazione del diritto dell’Unione si impone con tale evidenza da non lasciare adito a ragionevoli dubbi.
Il Fatto
Alcuni medici, che avevano frequentato le scuole di specializzazione, hanno convenuto davanti al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei ministri e diversi Ministeri, oltre a talune università, chiedendo il riconoscimento di differenze retributive fondate sull’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e, in via subordinata, l’adeguamento delle borse di studio ai sensi dell’art. 6 d.lgs. n. 257 del 1991 o dell’art. 36 Cost., oltre al risarcimento del danno.
Il Tribunale ha dichiarato inammissibili o respinto i ricorsi. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 3326 del 2019, ha rigettato i gravami. I soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in più motivi; un secondo gruppo di medici ha proposto un ricorso separato, poi qualificato come incidentale e riunito al principale.
La Motivazione della Corte
La Corte riunisce i due ricorsi, qualificando il secondo come incidentale, ed esamina i motivi del ricorso principale, dichiarandoli tutti inammissibili. In particolare, il motivo sulle spese è respinto perché solo la compensazione richiede motivazione, non l’applicazione della regola della soccombenza.
Quanto alla pretesa risarcitoria per il tardivo recepimento delle direttive comunitarie, la Corte rileva che i ricorrenti non si confrontano con le argomentazioni della sentenza d’appello e che, negata in radice l’esistenza del credito, le questioni sulla prescrizione restano assorbite. Il motivo sugli adeguamenti automatici delle borse è inammissibile ai sensi dell’art. 366, n. 4, c.p.c., poiché non confuta la motivazione fondata sul blocco dell’indicizzazione e sul congelamento dell’adeguamento triennale.
Sul rapporto di lavoro, la Corte ribadisce il principio consolidato secondo cui l’attività dei medici specializzandi non è inquadrabile né nel lavoro subordinato né in quello parasubordinato, con conseguente inapplicabilità dell’art. 36 Cost., richiamando Cass., Sez. 1, n. 28552 del 2023 e Cass., Sez. L, n. 9103 del 2021.
Infine, sull’istanza di rinvio pregiudiziale alla CGUE, la Corte richiama la sentenza CGUE, Grande Sezione, 6 ottobre 2021, C-561/19 e la teoria dell’acte éclairé e dell’acte clair, già enunciate in CILFIT (C-283/81). Poiché la normativa europea è chiara e la giurisprudenza consolidata esclude l’inquadramento come lavoro subordinato, non ricorrono i presupposti per il rinvio. I ricorsi sono pertanto dichiarati inammissibili, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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