Contratti ex art. 90 TUEL esenti dal limite dei 36 mesi (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 22337 del 07.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati ai sensi dell’art. 90 del d.lgs. n. 267/2000 hanno natura speciale, per il carattere fiduciario e di staff del rapporto instaurato con l’organo politico. A essi non si applica il limite massimo di trentasei mesi previsto in via generale per il lavoro a termine, poiché la loro durata può essere rapportata al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica. Tale conclusione, desumibile già dalla formulazione originaria della norma, è confermata dalla disposizione di interpretazione autentica introdotta dalla legge n. 8/2020, che non presenta profili di incostituzionalità né contrasta con la direttiva 1999/70/CE.

Il Fatto

Una lavoratrice conveniva in giudizio il Comune per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla successione illegittima di contratti di collaborazione coordinata e continuativa e di lavoro a tempo determinato, stipulati ai sensi dell’art. 90 del TUEL. Il Tribunale respingeva la domanda, ritenendo che i rapporti in questione fossero speciali e non soggetti al limite di durata massima previsto per il lavoro a termine.

La Corte d’appello, in riforma della decisione, accoglieva la prospettazione della lavoratrice. Rilevava il superamento del termine di 36 mesi e condannava il Comune al risarcimento del danno. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Comune.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla distinzione tra l’art. 90 e l’art. 110 del TUEL. Per gli incarichi di cui all’art. 110 la stessa norma prevede espressamente che i contratti non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco, e la giurisprudenza di legittimità ha già escluso che tale superamento configuri un abuso. La Corte richiama sul punto Cass. n. 7858 del 2023.

Nel caso in esame i contratti erano stati stipulati ex art. 90 TUEL. La norma, nella formulazione originaria, non prevedeva la durata degli incarichi fino al termine del mandato del sindaco. Tuttavia, l’art. 1, comma 1, della legge n. 8/2020 di conversione del D.L. n. 162/2019 ha introdotto una disposizione di interpretazione autentica, per la quale il contratto a tempo determinato non può avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia, anche in deroga alla disciplina generale del lavoro a termine.

La Corte osserva che elementi nel senso di una durata collegata al mandato erano già desumibili prima dell’intervento legislativo. L’intestazione della norma e la funzione di supporto agli organi di direzione politica depongono per una durata naturale rapportata a quella dell’organo politico. Si tratta di uffici di staff, non necessari ma eventuali, con funzioni ausiliarie e carattere fiduciario, come già affermato in Cass. n. 11242 del 2023 e in Cass. n. 3468 del 2019.

Quanto ai profili di legittimità costituzionale, la Corte richiama Corte cost. n. 73 del 2017: al legislatore non è preclusa l’emanazione di norme retroattive, purché la scelta sia ragionevole. L’intervento non è estraneo alla portata della norma e mira ad assicurarne una corretta e uniforme operatività. La specialità della materia esclude inoltre contrasti con il diritto unionale, non essendo la fattispecie sottoposta alla disciplina del d.lgs. n. 368/2001.

Il ricorso è pertanto accolto, la sentenza impugnata cassata e la domanda rigettata nel merito. Le spese dell’intero giudizio sono compensate, in ragione della novità delle questioni e dell’intervento della norma di interpretazione autentica.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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