Ricorso per cassazione con motivo a censure eterogenee è inammissibile (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 3213 del 05.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, in un unico motivo, deduca promiscuamente la violazione di disposizioni di legge sostanziale e processuale, della disciplina collettiva e vizi di motivazione, senza specificare quale errore sia riferibile a ciascuno dei vizi tipizzati dall’art. 360, primo comma, cod. proc. civ. L’eterogeneità irredimibile delle censure impedisce l’adeguata identificazione del devolutum e non consente alla Corte di legittimità di apprezzare la fondatezza del motivo. Non integra gli estremi dell’abuso del processo, ai fini della condanna ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ., la sola prospettazione di censure inammissibili, occorrendo una condotta oggettivamente valutabile come pretestuosa.
Il Fatto
Il lavoratore aveva convenuto la società datrice di lavoro per accertare di aver svolto mansioni superiori dal 1° febbraio 2012, con conseguente diritto all’inquadramento nel VI livello del CCNL delle imprese di telecomunicazioni e pagamento delle differenze retributive. Il Tribunale aveva respinto la domanda; la Corte d’Appello di Napoli, con la sentenza impugnata, ha confermato la decisione nel merito, riformandola sul capo delle spese, che ha integralmente compensato tra i due gradi.
La Corte territoriale, esaminate le declaratorie contrattuali di inquadramento e la prova testimoniale, ha escluso che emergessero attività riconducibili alla direzione di attività complesse, all’autonomia decisionale e di iniziativa, alla guida e al controllo di settori operativi propri del livello invocato. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo; la società ha resistito con controricorso, chiedendo anche la condanna della controparte per responsabilità aggravata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal principio della ragione più liquida: la Corte è esentata dal valutare le questioni processuali relative alla regolarizzazione del contraddittorio e all’esercizio delle facoltà difensive, poiché la loro definizione, pur se necessaria, sarebbe ininfluente sull’esito del giudizio e contraria alla ragionevole durata del processo. Richiama sul punto le Sezioni Unite n. 26373 del 2008, n. 6826 del 2010 e n. 23542 del 2015, oltre a Cass. n. 10839 del 2019.
Pertanto, in disparte il profilo di improcedibilità per il mancato rispetto dell’art. 369 cod. proc. civ. e la conseguente delibazione dell’istanza di rimessione in termini, il ricorso è dichiarato inammissibile per plurimi e concorrenti aspetti.
Il motivo, rubricato con richiamo congiunto all’art. 132 cod. proc. civ., all’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., all’art. 23 CCNL e agli artt. 1362 e 1363 cod. civ., è inammissibile anzitutto perché dedotto in modo promiscuo, senza indicare il luogo processuale di produzione integrale del CCNL e senza specificare quale errore sia riferibile ai singoli vizi. Richiama le Sezioni Unite n. 20075 del 2010, n. 25038 del 2013, n. 7161 del 2010 e n. 26242 del 2014.
Le censure ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ. non tengono conto dell’insegnamento delle Sezioni Unite n. 8053 e n. 8054 del 2014: non enucleano fatti storici realmente omessi, ma investono valutazioni probatorie, e i fatti ritenuti decisivi non lo sono nel senso precisato dalle Sezioni Unite n. 3670 e n. 14477 del 2015. Le doglianze, infine, non evidenziano errori di diritto, ma propongono un diverso apprezzamento del merito, precluso al giudice di legittimità.
La richiesta di condanna ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ. è respinta: la norma configura una sanzione pubblicistica autonoma, che richiede il riscontro di una condotta oggettivamente qualificabile come abuso del processo, non ravvisabile nella specie (Cass. n. 20018 del 2020 e n. 3830 del 2021). La Corte dà atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato ulteriore ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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