Lavori socialmente utili e accertata eterodirezione: applicabile l’art. 2126 cod. civ. (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 3504 del 07.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di lavori socialmente utili o di pubblica utilità, la qualificazione normativa della fattispecie, di matrice assistenziale e con componente formativa, non esclude che in concreto il rapporto possa atteggiarsi come subordinato. Assumono rilievo decisivo l’effettivo inserimento del lavoratore nell’organizzazione pubblicistica e l’adibizione ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell’amministrazione. Una volta accertata l’eterodirezione, trova applicazione l’art. 2126 cod. civ., con diritto del lavoratore alla remunerazione delle prestazioni svolte. È irrilevante che le mansioni divergano dal progetto originario, se compatibili con le attività di supporto cui la pubblica amministrazione può adibire il lavoratore.
Il Fatto
La ricorrente ha svolto per anni, presso un ente provinciale, attività inizialmente inquadrate in un progetto di lavori socialmente utili. Dal trasferimento presso gli uffici centrali dell’ente ha rivendicato il diritto alle differenze retributive, sostenendo di essere stata adibita a mansioni impiegatizie sotto il potere direttivo del datore di lavoro.
Il Tribunale aveva accolto la domanda. La Corte d’Appello di Roma, riformando la decisione, ha respinto la pretesa, ritenendo non decisive la continuità delle prestazioni, l’assoggettamento al potere direttivo e le modalità di lavoro subordinato. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione su cinque motivi; l’ente si è costituito per il rigetto.
La Motivazione della Corte
La Corte dà precedenza al quinto motivo, con cui si denuncia la violazione dell’art. 2126 cod. civ., norma che impone la remunerazione delle prestazioni di lavoro subordinato. Il motivo è pienamente fondato.
La sentenza impugnata collidisce con il principio già affermato in sede di legittimità, secondo cui la qualificazione normativa dei lavori socialmente utili non esclude che il rapporto possa atteggiarsi come subordinato, assumendo rilievo l’effettivo inserimento nell’organizzazione pubblicistica e l’adibizione a un servizio rientrante nei fini istituzionali dell’amministrazione, con conseguente applicazione dell’art. 2126 cod. civ. (Cass. n. 17101 del 2017).
Il giudice di merito ha errato nel ritenere irrilevante lo svolgimento dell’attività secondo modalità di lavoro subordinato. Una volta accertata l’eterodirezione, cui la Corte territoriale aggiunge l’inserimento nell’organizzazione altrui e la funzionalità diretta al pubblico interesse — evidente per l’attività di protocollo e di redazione o conservazione dei documenti — non si può disconoscere la natura subordinata del rapporto, assimilabile al pubblico impiego.
L’accoglimento del quinto motivo assorbe i restanti, con cui erano denunciate la violazione delle norme sui lavoratori socialmente utili, l’omesso esame di fatti decisivi e la violazione delle norme sul governo delle prove e sull’onere probatorio. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, che procederà a nuovo esame attenendosi al principio di diritto e provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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