Disconoscimento delle copie fotostatiche delle relate di notifica: onere di specifica contestazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4169 del 24.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di notifica della cartella di pagamento, il contribuente che intende contestare la conformità all’originale della copia fotostatica della relata di notifica o dell’avviso di ricevimento, ai sensi dell’art. 2719 c.c., ha l’onere di specificare le ragioni dell’asserita difformità, essendo insufficiente un generico mero disconoscimento. Il giudice, ove escluda la rituale certificazione di conformità, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili. La notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale non è inficiata ex se dall’estraneità dell’indirizzo del mittente dal registro INI-PEC, gravando sul contribuente l’onere di evidenziare i pregiudizi sostanziali al diritto di difesa. La denunciata illegittimità o tardività della notifica dell’avviso di accertamento non si traduce in un error in procedendo, attesa la natura sostanziale dell’atto impositivo.
Il Fatto
Il contribuente impugnava dinanzi al Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, un’intimazione di pagamento notificata dall’agente della riscossione per un importo complessivo di natura previdenziale, eccependo la prescrizione degli avvisi di addebito e la decadenza del diritto a riscuotere il credito, e contestando sotto ogni profilo le notifiche degli stessi. Il Tribunale rigettava il ricorso e la Corte d’Appello confermava la decisione, ritenendo adeguatamente provate le notifiche e priva di pregio l’eccezione relativa al difetto di ius postulandi dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Avverso la sentenza d’appello il contribuente proponeva ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, con cui si deduceva l’omessa valutazione del difetto dello ius postulandi dell’agente della riscossione, perché la sentenza impugnata aveva fornito una motivazione nel merito, richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 30008 del 2019, non attaccata dal ricorrente. La circostanza che l’Agenzia fosse difesa da un avvocato del libero foro non determina, infatti, alcun difetto di rappresentanza, essendo tale facoltà espressamente ammessa in tutti i casi non riservati all’Avvocatura dello Stato.
Il secondo motivo è stato ritenuto infondato. La Corte ha rammentato che il generico disconoscimento della conformità delle copie fotostatiche delle relate agli originali, operato senza alcuna specificazione delle ragioni e delle parti dei documenti contestati, è insufficiente ai sensi dell’art. 2719 c.c.. La contestazione deve evidenziare in modo chiaro e univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali rispetto all’originale, non essendo sufficienti clausole di stile o asserzioni generiche. I giudici di merito, avendo correttamente applicato tali principi, hanno escluso l’efficacia del disconoscimento.
Il terzo motivo è stato parimenti dichiarato infondato e inammissibile. In relazione alle notifiche eseguite a mezzo PEC, la Corte ha ribadito il principio per cui l’estraneità dell’indirizzo del mittente dal registro INI-PEC non inficia la presunzione di riferibilità della notifica, occorrendo che il contribuente evidenzi i pregiudizi sostanziali al diritto di difesa. Quanto ai vizi del procedimento notificatorio sui titoli prodromici, la doglianza è inammissibile perché la verifica della data di perfezionamento è rimessa al giudice di merito e, in presenza di doppia decisione conforme, non può essere contestata in cassazione, attesa la natura sostanziale dell’atto impositivo.
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Nota della Redazione
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