Rimborso imposta di registro: legittimato solo chi ha versato il tributo (Cass. civ. Sez. V n. 4302 del 19.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di registro, la legittimazione a chiedere il rimborso dell’imposta non dovuta spetta, ex art. 77 d.P.R. n. 131/1986, al soggetto che ha materialmente eseguito il versamento, in quanto adempiente all’obbligazione impositiva. La qualità di contribuente è condizione necessaria ma non sufficiente: il coobbligato solidale, che non abbia versato il tributo, non è titolare del diritto alla restituzione. Il rimborso si colloca nella disciplina della ripetizione dell’indebito oggettivo ex art. 2033 cod. civ. e resta circoscritto tra il solvens e il destinatario del pagamento. Non legittimano al rimborso né il successivo ripensamento dell’Amministrazione in favore del regime Iva, né il rapporto di mandato nell’ambito di un’ATI, che non costituisce autonomo centro di imputazione giuridica.
Il Fatto
Una società, componente di un’ATI insieme a una capogruppo mandataria, presenta nel dicembre 2013 istanza di rimborso parziale dell’imposta proporzionale di registro versata in sede di liquidazione di un lodo arbitrale omologato, che aveva condannato la stazione appaltante al pagamento di importi in parte risarcitori e in parte corrispettivi. Secondo la società istante, a seguito di un accesso della Guardia di Finanza e della definizione delle contestazioni, buona parte di quegli importi doveva ritenersi assoggettata ad Iva, con conseguente non debenza dell’imposta di registro per il principio di alternatività.
La Commissione Tributaria Regionale, in accoglimento dell’appello principale dell’Agenzia delle Entrate, dichiara inammissibile il ricorso della società per difetto di legittimazione attiva: l’imposta era stata versata dalla capogruppo mandataria, unico soggetto legittimato ex art. 77 d.P.R. n. 131/1986. La società ricorre in cassazione con tre motivi, deducendo violazione dell’art. 100 cod. proc. civ. e dell’art. 19 d.lgs. n. 546/1992, falsa applicazione degli artt. 37, 40 e 57 del d.P.R. n. 131/1986 e omesso esame di fatto decisivo.
La Motivazione della Corte
La Corte tratta unitariamente i tre motivi, per la stretta connessione delle censure, e li ritiene infondati. Il punto di partenza è l’art. 77 d.P.R. n. 131/1986, che impone la richiesta di rimborso, a pena di decadenza, da parte del contribuente o del soggetto nei cui confronti sia stata applicata la sanzione, entro tre anni dal pagamento o dal sorgere del diritto alla restituzione.
Richiamando un proprio precedente (Cass. n. 6864/23), la Corte osserva che la norma individua nel contribuente il soggetto passivamente legittimato alla prestazione tributaria e, con ciò, il titolare del diritto al rimborso, in quanto adempiente all’obbligazione impositiva ed esecutore del pagamento. La conclusione si colloca armonicamente nella disciplina della ripetizione dell’indebito oggettivo ex art. 2033 cod. civ., circoscritta tra il solvens e il destinatario del pagamento.
Nel caso concreto, è fatto pacifico — riferito dalla stessa ricorrente — che il versamento dell’imposta di registro fu effettuato dalla coobbligata capogruppo mandataria, e non dalla società istante. Questo dato oggettivo non è superabile per il fatto che anche la ricorrente fosse contribuente in via solidale: la Corte distingue nettamente il piano della legittimazione tributaria passiva al versamento, gravante in solido su entrambe le parti del rapporto racchiuso nel lodo, da quello della legittimazione attiva al rimborso, correlata all’effettivo versamento.
Né il successivo ripensamento dell’Amministrazione, che aveva qualificato come Iva gran parte delle somme portate in condanna, può legittimare la ricorrente a chiedere il rimborso di somme versate da altro contribuente. La Corte rileva inoltre che non è stato allegato alcun pregiudizio patrimoniale effettivo derivante dall’esercizio del regresso pro quota da parte della solvens. Quanto all’ATI, richiamando Cass. n. 30354/18, si esclude che essa costituisca autonomo centro di imputazione soggettiva: il mandato opera solo nei confronti della stazione appaltante e ciascuna impresa agisce autonomamente ai fini fiscali. Infine, il terzo motivo è dichiarato inammissibile, poiché il fatto asseritamente omesso non è decisivo ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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