Agevolazione ICI terreni: prevalenza del reddito agricolo va accertata nel merito (Cass. civ. Sez. V n. 4780 del 22.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ICI, l’agevolazione fiscale prevista dall’art. 9 del d.lgs. n. 504 del 1992 per i terreni agricoli posseduti dai soggetti di cui all’art. 58 del d.lgs. n. 446 del 1997 è subordinata alla qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale, desumibile dall’iscrizione negli appositi elenchi, e alla conduzione effettiva dei terreni, che va provata in via autonoma dal contribuente. Il riconoscimento del beneficio postula l’accertamento del carattere principale dell’attività agricola rispetto alle altre fonti di reddito. A tal fine il giudice di merito deve verificare se il comproprietario sia titolare di pensione di invalidità o di altri trattamenti pensionistici e, in presenza di più redditi, individuare quello prevalente. Nel computo del reddito agricolo rientrano sia il reddito agrario sia il reddito dominicale, poiché entrambi sono correlati alla qualità e alla produttività del fondo.
Il Fatto
Il contribuente impugna tre avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2009, 2010 e 2011, emessi dal Comune per quattro aree ritenute edificabili, possedute al 50% in comproprietà e concesse in locazione alla comproprietaria, che esercita l’attività agricola.
La controversia riguarda i presupposti per riconoscere l’agevolazione fiscale prevista per lo svolgimento dell’attività agricola. La CTP respinge i ricorsi; la CTR, riuniti gli appelli, li respinge, escludendo la prevalenza del reddito agricolo in capo alla comproprietaria coltivatrice diretta. Il contribuente ricorre in Cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza d’appello per violazione degli artt. 24 e 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, per avere la CTR qualificato come motivi nuovi, preclusi in appello, le considerazioni svolte in memoria sul calcolo del reddito agrario. Il motivo è fondato: dagli atti emerge che la modalità di calcolo era già stata contestata in primo grado, sicché la doglianza integra un’eccezione e non un motivo aggiunto, non ampliando la materia del contendere. La Corte ribadisce che nel processo tributario d’appello la nuova difesa del contribuente, se fondata su fatti diversi e idonea ad allargare il thema decidendum, costituisce domanda nuova, vietata ai sensi delle citate disposizioni.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 9, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 504 del 1992 e dell’art. 1 del d.lgs. n. 99 del 2004. La Corte richiama la distinzione tra la qualificazione dell’area come non fabbricabile, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b), e le agevolazioni di carattere soggettivo previste dall’art. 9, che incidono sul calcolo dell’imposta concretamente applicabile.
Quanto ai requisiti soggettivi, il Collegio ribadisce l’orientamento per cui l’agevolazione richiede: l’iscrizione negli elenchi di cui all’art. 11 della l. n. 9 del 1963; l’assoggettamento agli obblighi assicurativi; il possesso e la conduzione diretta dei terreni; il carattere principale dell’attività agricola rispetto ad altre fonti di reddito. La prova di tali presupposti incombe sul contribuente. L’iscrizione è idonea a provare i primi due requisiti, mentre la conduzione diretta va provata autonomamente.
Nel caso di specie la sentenza impugnata ha escluso la prevalenza del reddito agricolo sulla base delle dichiarazioni della comproprietaria, nelle quali il reddito agrario risulta inferiore alla somma degli altri redditi. Il Collegio ravvisa un deficit istruttorio: la CTR avrebbe dovuto verificare se la comproprietaria sia titolare di pensione di invalidità o di altro beneficio pensionistico collegato a inabilità lavorativa, se percepisca altri redditi e, in presenza di più redditi, accertare quello prevalente.
Sotto altro profilo, la Corte condivide l’orientamento per cui, nel determinare il reddito dell’attività agricola, vanno computati sia il reddito agrario sia il reddito dominicale, mentre il primo è relativo alla sola proprietà del fondo, il secondo all’utilizzo produttivo dello stesso. Il ricorso è pertanto accolto, la sentenza cassata con rinvio alla Corte di Giustizia di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, perché accerti il carattere principale dell’attività agricola e provveda sulle spese.
Nota della Redazione
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