Accertamento fiscale ai soci di società estinta ex art. 36 d.P.R. n. 602/1973 (Cass. civ. Sez. 5 n. 13151 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di società estinta per cancellazione dal registro delle imprese, l’avviso di accertamento del maggior reddito societario notificato direttamente ai soci ex art. 36, comma 3, d.P.R. n. 602/1973 è valido: la percezione di somme dal bilancio finale di liquidazione non attiene alla loro legittimazione ma all’interesse ad agire dell’Amministrazione finanziaria, il cui onere di prova grava sull’ente impositore in caso di contestazione. La questione non può essere introdotta nel giudizio di impugnazione dell’avviso notificato alla società, ma va dedotta nel distinto giudizio promosso a seguito di apposito atto impositivo notificato al socio. L’accertamento dei maggiori redditi della società e quello nei confronti del socio per la ripartizione di utili extra-contabili sono autonomi e paralleli: la definitività del primo non è requisito di validità del secondo, ed è legittima l’emissione di atti impositivi “paralleli” anche prima del passaggio in giudicato dell’accertamento societario.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava a tre ex-soci di una società a ristretta base partecipativa, estinta per cancellazione, numerosi avvisi di accertamento per il recupero a tassazione di maggiori corrispettivi da vendite immobiliari per gli anni 2008 e 2009, emessi direttamente nei loro confronti ex art. 36, comma 3, d.P.R. n. 602/1973, nonché per la ripartizione di utili extra-contabili.
Le Commissioni Tributarie Regionali della Toscana e della Liguria, con sentenze poi impugnate, accoglievano i ricorsi dei contribuenti, ritenendo la nullità degli atti per vizi riguardanti la notifica o il rapporto con l’accertamento societario presupposto.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente disposto la riunione dei ricorsi per la connessione soggettiva e oggettiva tra le controversie. Esaminando il primo ricorso, la Corte ha ritenuto fondati i primi due motivi. Ha chiarito che la sentenza della CTR aveva erroneamente annullato gli atti sulla base del presupposto della nullità della notifica dell’avviso societario, mentre nel caso di specie non vi erano avvisi notificati alla società o al liquidatore, ma atti impositivi indirizzati direttamente ai soci limitatamente responsabili. Tali atti sono validi, in quanto conformi ai principi affermati dalle Sezioni Unite n. 3625 del 12 febbraio 2025, secondo cui la percezione di somme dal bilancio finale di liquidazione integra una condizione dell’azione attinente all’interesse ad agire del Fisco, la cui prova è a suo carico, ma che non può essere dedotta nel giudizio promosso contro l’avviso della società.
La Corte ha poi accolto anche il terzo motivo, affermando che l’avviso di accertamento per la ripartizione di utili extra-contabili non presuppone la definitività dell’accertamento societario. Richiamando i precedenti (tra cui Cass. n. 16885 del 2003 e Cass. n. 4485 del 2016), ha ribadito l’indipendenza dei procedimenti, legittimando l’emissione di accertamenti “paralleli” tra loro, anche in ragione dei termini di decadenza.
Per quanto concerne il secondo ricorso, la Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo, censurando la sentenza della CTR ligure che aveva annullato l’avviso al socio in ragione dell’annullamento del presupposto avviso societario disposto in un diverso giudizio, la cui sentenza non era però passata in giudicato. La Corte ha escluso un rapporto di pregiudizialità tra i due giudizi ex art. 295 c.p.c., citando anche Cass. n. 29900 del 12 novembre 2025.
In conclusione, la Corte ha accolto entrambi i ricorsi, cassato le sentenze impugnate e disposto il rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, affinché valuti nel merito la fondatezza della pretesa fiscale e l’eventuale dimostrazione da parte dei soci dell’accantonamento o reinvestimento dei maggiori ricavi, oltre a regolamentare le spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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