Omessa statuizione sulle spese e sindacato di legittimità sulla motivazione (Cass. civ. Sez. II n. 4850 del 23.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La condanna al pagamento delle spese del giudizio costituisce la naturale conseguenza prevista dalla legge a seguito della decisione sulle domande proposte. Il giudice deve provvedervi, ai sensi dell’art. 91 cod. proc. civ., anche in mancanza di esplicita richiesta della parte vittoriosa, poiché gli artt. 91-98 cod. proc. civ. stabiliscono un obbligo officioso di natura inderogabile. L’omessa statuizione sulle spese di lite integra una lesione del diritto costituzionale, di cui agli artt. 24 e 111 Cost., ad una tutela giurisdizionale effettiva e tendenzialmente completa, e, in correlazione con l’art. 112 cod. proc. civ., viola il principio della necessaria corrispondenza tra le domande delle parti e le statuizioni giudiziali. In tema di sindacato di legittimità, la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. va interpretata come riduzione al minimo costituzionale del controllo sulla motivazione: è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, ravvisabile nella mancanza assoluta di motivi, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o nella motivazione perplessa.
Il Fatto
Il ricorrente agisce per la cassazione della sentenza con cui la Corte d’Appello di Ancona, in sede di rinvio a seguito di una precedente pronuncia di legittimità, aveva proceduto alla riquantificazione del risarcimento dovuto per la riduzione della facoltà di godimento dell’abitazione, conseguente alla realizzazione di un terrapieno e alla sopraelevazione di un fabbricato sul fondo limitrofo.
Il giudice del rinvio aveva riconosciuto in linea capitale una somma per riduzione della luminosità e del soleggiamento e per pregiudizio paesaggistico ed estetico, escludendo invece il pregiudizio da perdita di privacy sulla base delle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio. Aveva inoltre liquidato le spese dei giudizi di appello e compensato quelle del giudizio di legittimità, omettendo però di regolare le spese del primo grado. Da qui il ricorso, affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe aderito acriticamente alle conclusioni del consulente d’ufficio in ordine all’esclusione del pregiudizio da perdita di privacy, trascurando le osservazioni del consulente di parte.
La Corte dichiara il motivo inammissibile. Richiama il principio secondo cui la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83/2012, convertito con legge n. 134/2012, deve essere letta come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione. È denunciabile solo l’anomalia che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, attinente all’esistenza stessa della motivazione, purché emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. Sez. Un. n. 8053/2014).
Il vizio di motivazione apparente ricorre, secondo il costante indirizzo ribadito da Cass. Sez. Un. n. 2767/2023, quando la motivazione, pur graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché reca argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice. Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva motivato in modo lineare e chiaro la decisione di non liquidare alcun risarcimento per il danno da perdita di privacy, richiamando gli accertamenti del consulente nominato d’ufficio.
Il secondo motivo, con cui si denuncia la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sulle spese di primo grado, è invece fondato. La Corte ricorda che la condanna alle spese è conseguenza naturale e doverosa della decisione (Cass. n. 30729 del 2022) e che gli artt. 91-98 cod. proc. civ. pongono un obbligo officioso inderogabile del giudice (Cass. n. 651 del 2022). Il giudice del rinvio, pur avendo riformato la sentenza di primo grado, aveva regolato solo le spese dei giudizi di appello e di legittimità, omettendo quelle del primo grado.
Nota della Redazione
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