Usucapione in appello ammissibile: proprietà diritto autodeterminato e ius novorum (Cass. civ. Sez. 2 n. 24684 del 17.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La proprietà e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei c.d. diritti autodeterminati, che si identificano in base alla sola indicazione del loro contenuto e non per il titolo che ne costituisce la fonte. Ne consegue che non viola il divieto di ius novorum la deduzione, in appello, della domanda di accertamento dell’acquisto per usucapione di un bene già rivendicato dalla controparte ad altro titolo in primo grado, poiché la deduzione di un diverso titolo non specifica la domanda ma è necessaria solo ai fini della prova. La donazione di cosa altrui è nulla ai sensi dell’art. 771 c.c., ma è idonea a fondare l’usucapione decennale ex art. 1159 c.c. e, se il donante è consapevole dell’altruità, vale come donazione obbligatoria di dare.
Il Fatto
La proprietaria di un fondo evocava in giudizio il confinante, deducendo che questi aveva innalzato il piano di campagna del proprio terreno, realizzando un muro di contenimento e un manufatto a distanza illegale dal confine, e chiedendone la rimozione. Il convenuto resisteva e proponeva domanda riconvenzionale di nullità dell’atto di donazione con cui il padre dell’attrice, dichiaratosi proprietario per intervenuta usucapione, le aveva donato il fondo. Il Tribunale accoglieva la domanda riconvenzionale e la Corte d’Appello confermava la decisione. Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione la donataria e il donante.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, accogliendo il primo motivo di ricorso, ha censurato la sentenza impugnata per aver dichiarato inammissibile la domanda di accertamento dell’usucapione proposta dal donante solo in sede di gravame. I giudici di legittimità hanno rammentato che, trattandosi di diritti autodeterminati, la domanda avente ad oggetto la proprietà del bene non muta se la sua allegazione viene successivamente ancorata ad un titolo diverso, come l’usucapione in luogo dell’atto di donazione. La deduzione del diverso titolo di acquisto è infatti rilevante unicamente ai fini probatori e non determina la proposizione di una domanda nuova.
Quanto al quinto motivo, la Suprema Corte ha rilevato che la dichiarazione di nullità della donazione per altruità della cosa, corretta in sé, era stata però pronunciata senza il previo esame degli effetti che l’eventuale accoglimento della domanda di usucapione avrebbe spiegato sulla validità dell’atto. In particolare, la Corte territoriale avrebbe dovuto verificare, secondo l’ordine logico indicato, se il donante fosse proprietario per usucapione; in caso negativo, se fosse consapevole dell’altruità, rendendo l’atto valido come donazione obbligatoria di dare; infine, se il titolo fosse comunque idoneo a produrre l’interversione del possesso. Avendo omesso tali verifiche, la sentenza è stata cassata anche su questo punto.
La Corte ha infine precisato che, ai fini della prova del possesso uti dominus di un fondo agricolo, la sola coltivazione non è sufficiente, essendo compatibile con un rapporto di mera tolleranza; la prova più rilevante è costituita dalla recinzione del fondo, che esprime l’intenzione di esercitare lo ius excludendi alios. Ha dichiarato assorbiti i restanti motivi, demandando al giudice del rinvio il riesame complessivo della fattispecie e il governo delle spese.
Nota della Redazione
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