Redditometro: prova contraria e disponibilità non reddituali (Cass. civ. Sez. V n. 5108 del 27.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche mediante redditometro, la disponibilità di beni e servizi indici di capacità contributiva introduce una presunzione legale relativa che dispensa l’Amministrazione da ulteriori prove e pone a carico del contribuente la prova contraria. Questi non è tenuto a dimostrare che le somme di provenienza non reddituale siano state effettivamente destinate alle spese contestate: è sufficiente la prova documentale dell’esistenza di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta ovvero di altre disponibilità, accompagnata da circostanze sintomatiche del loro utilizzo, anche potenziale, per far fronte alle spese stesse. La prova dell’effettiva destinazione non è richiesta dalla norma, che esige solo l’idonea documentazione dell’entità dei redditi e della durata del loro possesso.

Il Fatto

Il contribuente riceveva dall’Agenzia delle Entrate un avviso di accertamento per IRPEF relativo all’anno di imposta 2008. L’Ufficio, rilevata la disponibilità di beni indici di capacità contributiva non dichiarati, rideterminava sinteticamente il reddito ai sensi dell’art. 38, comma quarto, d.P.R. n. 600 del 1973.

Il ricorso proposto dinanzi alla C.t.p. di Napoli veniva rigettato. La C.t.r. della Campania, in parziale accoglimento dell’appello, riduceva il maggior reddito accertato. Avverso tale sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi, lamentando tra l’altro la valutazione delle prove relative alla provenienza non reddituale delle somme utilizzate.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla premessa che l’accertamento sintetico fondato sugli indici del redditometro dispensa l’Amministrazione da ogni ulteriore prova circa l’esistenza dei fattori-indice, spettando al contribuente dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.

Il Collegio richiama l’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973 nel testo vigente ratione temporis, che al quarto comma prevede la presunzione basata su elementi di fatto certi e al sesto comma contempla la prova contraria consistente nella dimostrazione documentale di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte.

La giurisprudenza costante di legittimità — richiamata con le pronunce Cass. n. 1980 del 2020, Cass. n. 10266 del 2019, Cass. n. 5544 del 2019, Cass. n. 8933 del 2018 e Cass. n. 8539 del 2017 — qualifica il redditometro come presunzione legale relativa. Il giudice tributario, accertata l’effettività degli elementi indicatori esposti dall’Ufficio, non può privarli del valore presuntivo, ma valuta la prova offerta dal contribuente sulla provenienza non reddituale delle somme.

Su tale base la Corte accoglie il primo motivo. La C.t.r. aveva aderito alla tesi più restrittiva, pretendendo la prova dell’utilizzo specifico delle disponibilità per l’acquisto dei beni contestati. Il Collegio ritiene fondato il motivo perché non è necessaria la prova che gli incrementi patrimoniali siano stati realizzati con quei redditi: basta la prova dell’esistenza di redditi soggetti a ritenuta, esenti o di altre disponibilità, accompagnata da circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto o potuto accadere.

La Corte precisa che la prova documentale non è onerosa e può essere fornita mediante estratti di conto corrente idonei a dimostrare la durata del possesso dei redditi. Dall’accoglimento del primo motivo discende l’assorbimento dei restanti. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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