Notifica a irreperibile nulla senza attestazione delle ricerche (Cass. civ. Sez. V n. 5818 del 05.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazione degli atti impositivi, il messo notificatore o l’ufficiale giudiziario, prima di procedere ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973 in luogo della notifica ex art. 140 cod. proc. civ., devono svolgere ricerche volte ad accertare l’irreperibilità assoluta del contribuente nel Comune del domicilio fiscale. La relata deve dare conto dell’effettivo compimento di tali ricerche: non è sufficiente il mero mancato rinvenimento del nominativo sui citofoni e sulle cassette postali, occorrendo un quid pluris, quanto meno la raccolta in loco di specifiche informazioni dai residenti interpellati. In difetto, la notifica è nulla e la nullità non è sanata dal raggiungimento dello scopo quando l’impugnazione dell’atto non sia tempestiva. La reiezione implicita di una eccezione o tesi difensiva ritualmente prospettata non è censurabile come omessa pronuncia, ma come violazione di legge o difetto di motivazione.

Il Fatto

Il contribuente, dopo che il giudice ordinario originariamente adito aveva declinato la giurisdizione, riassunse davanti alla commissione tributaria provinciale l’opposizione avverso un atto di pignoramento presso terzi notificatogli dall’agente della riscossione e fondato su sei cartelle di pagamento. In primo grado la commissione dichiarò cessata la materia del contendere per due cartelle e parzialmente per altre due, rigettando il ricorso nel resto e ritenendo provata la notifica degli atti prodromici.

La commissione tributaria regionale, in parziale accoglimento dell’appello, escluse la prova della notifica di una cartella, ravvisò la prescrizione per un’altra e ritenne invece valide le notifiche delle intimazioni relative a due ulteriori cartelle, eseguite secondo il rito degli irreperibili. Il contribuente ricorse per cassazione con due motivi; l’agente della riscossione propose ricorso incidentale sulla qualificazione del termine prescrizionale.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo del ricorso principale denunciava l’omessa pronuncia sulla domanda di prescrizione di due cartelle. La Corte lo ha ritenuto infondato. I giudici di appello avevano dato atto che l’ufficio aveva depositato la matrice dell’intimazione e il successivo avviso di ricevimento, ritenendo valida la notifica e rigettando in parte qua il gravame. La decisione implicita di una questione è configurabile quando questa resti superata dalla incompatibile soluzione di altra questione, il cui esame ne presupponga l’irrilevanza o l’infondatezza. La reiezione implicita di una eccezione non è perciò censurabile come violazione di norma sul procedimento, ma come violazione di legge o difetto di motivazione, sempre che la soluzione implicita risulti erronea e utilmente censurata.

Il secondo motivo, invece, è stato accolto. La Corte ha richiamato la regola secondo cui, in tema di notificazione degli atti impositivi, prima di procedere ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, occorre verificare che il contribuente non abbia più l’abitazione né l’ufficio o l’azienda nel Comune del domicilio fiscale. Il tipo di ricerche non è indicato da alcuna norma, ma dalla relata deve evincersi con chiarezza l’effettivo compimento. Nella specie l’ufficiale giudiziario si era limitato a constatare l’irreperibilità del destinatario senza dare conto delle successive operazioni di ricerca. Il mero mancato rinvenimento del nominativo sui citofoni e sulle caselle postali non è sufficiente: occorre la raccolta in loco di specifiche informazioni dai residenti interpellati.

Ne è derivata la nullità della notifica dell’intimazione di pagamento, non sanata per raggiungimento dello scopo, non essendo stata proposta alcuna tempestiva impugnazione. La decisione è stata pertanto cassata sul punto e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa è stata decisa nel merito con la declaratoria di nullità di quella notifica.

Il ricorso incidentale dell’agente della riscossione è stato accolto solo parzialmente. La Corte ha ribadito che il diritto alla riscossione dei tributi erariali, in mancanza di espressa disposizione, si prescrive nel termine ordinario decennale, non costituendo prestazioni periodiche, mentre sanzioni e interessi soggiacciono al termine quinquennale. Dall’estratto di ruolo è emerso che la cartella riguardava ritenute su retribuzioni e indennità, oltre sanzioni e interessi: corretta dunque la prescrizione quinquennale per queste ultime voci, errata quella applicata ai crediti I.R.P.E.F., per i quali vale il termine decennale. Su questo profilo la decisione è stata cassata con rinvio alla corte di giustizia tributaria dell’Abruzzo, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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