Eccezione di incompetenza territoriale incompleta e competenza del foro adito (Cass. civ. Sez. II n. 5817 del 05.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, l’art. 38 cod. proc. civ. impone alla parte che solleva l’eccezione di contestare la competenza del giudice adito con riferimento a tutti i criteri concorrenti di cui agli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ., indicando specificamente il giudice ritenuto competente. L’eccezione incompleta è inefficace e la competenza del giudice adito resta radicata in base al profilo non contestato. L’incompletezza dell’eccezione è rilevabile d’ufficio anche in sede di regolamento di competenza, poiché la Corte, dovendo statuire sulla competenza, controlla l’osservanza di tutte le regole sul rilievo dell’incompetenza. Il diverso criterio secondo cui il convenuto può contestare il solo criterio indicato dall’attore quale unico idoneo opera soltanto se quest’ultimo abbia esplicitato quel criterio come esclusivo.
Il Fatto
Una società ottenne dal Tribunale di Ferrara un decreto ingiuntivo per il pagamento del prezzo di merce consegnata e non pagata. La società debitrice propose opposizione, eccependo l’incompetenza per territorio del giudice adito e indicando quale foro competente quello della propria sede.
Il Tribunale di Ferrara accolse l’opposizione, dichiarò competente il Tribunale di Siena, revocò il decreto e condannò la società opposta alle spese. Avverso tale sentenza la società creditrice propose ricorso per regolamento di competenza.
La Motivazione della Corte
La Corte muove da una premessa di sistema: il regolamento di competenza introduce un processo di impugnazione nel quale il giudice di legittimità non è vincolato ai motivi proposti, ma deve controllare l’osservanza di tutte le regole che presiedono al rilievo dell’incompetenza e, in primo luogo, dell’art. 38 cod. proc. civ. quanto alla rituale proposizione dell’eccezione.
Nella specie l’eccezione era incompleta già prima del profilo dedotto dalla ricorrente: l’opponente non aveva contestato il foro speciale concorrente di cui all’art. 20 cod. proc. civ., relativo al luogo di conclusione del contratto in forza del quale la merce era stata consegnata. L’art. 38 cod. proc. civ. esige, infatti, che la parte eccepisca l’incompetenza con riguardo a tutti i criteri concorrenti e indichi il giudice che ritiene competente; l’eccezione è eccezione di rito in senso stretto e richiede attività argomentativa esplicita.
La sentenza impugnata aveva ritenuto di esaminare l’eccezione solo con riferimento ai profili tempestivamente contestati dall’opposta, richiamando un precedente in tema di foro indicato come unico idoneo. La Corte corregge questa lettura: quel criterio opera solo quando l’attore abbia indicato un determinato foro quale esclusivo fondamento della competenza. Nel ricorso per decreto ingiuntivo, invece, la società ingiungente non aveva indicato il criterio posto a base della domanda come unico idoneo; pertanto l’opponente doveva contestare tutti i fori degli artt. 19 e 20 cod. proc. civ.
La Corte ribadisce che l’incompletezza dell’eccezione è rilevabile d’ufficio anche in sede di regolamento di competenza e che la questione di competenza va risolta alla stregua della prospettazione dell’attore, restando distinte le questioni di merito. Il primo motivo è fondato per ragioni assorbenti, con assorbimento del secondo. La sentenza è cassata e dichiarata la competenza del Tribunale di Ferrara, con termine ex art. 50 cod. proc. civ. per la riassunzione e rimessione al giudice di merito delle spese.
Nota della Redazione
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