Definizione agevolata della lite tributaria ed estinzione del giudizio di legittimità (Cass. civ. Sez. V n. 5944 del 05.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di definizione agevolata delle liti tributarie, il deposito, da parte del contribuente, della domanda di definizione e della prova del versamento degli importi dovuti o della prima rata determina l’estinzione del processo pendente in ogni stato e grado, ai sensi dell’art. 1, comma 198, legge n. 197 del 2022. La declaratoria consegue al ricorrere dei presupposti di legge e non richiede alcuna valutazione di merito sui presupposti impositivi. Nel giudizio di legittimità l’estinzione è dichiarata con ordinanza, anche quando sia già stata fissata la data della decisione. Le spese di lite restano a carico delle parti che le hanno anticipate, secondo la regola espressa dalla stessa disposizione.

Il Fatto

Due società, entrambe in liquidazione, impugnavano con autonomi ricorsi avvisi di accertamento relativi a IRES e IRAP per l’anno di imposta 2009, oltre ai connessi atti di irrogazione di sanzioni. Riuniti i ricorsi, la Commissione tributaria provinciale li accoglieva; la Commissione tributaria regionale della Lombardia, in accoglimento dell’appello dell’Agenzia delle entrate, riformava la decisione di primo grado e rigettava le domande.

Le società proponevano quindi ricorso per cassazione, affidato a due motivi; l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso. In prossimità dell’udienza pubblica le ricorrenti depositavano memoria chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio per aver presentato domanda di definizione agevolata della lite pendente e aver provveduto al pagamento di quanto dovuto.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal quadro normativo della definizione agevolata introdotta dai commi da 186 a 202 dell’art. 1, legge n. 197 del 2022. Il comma 197 stabilisce che le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente chieda al giudice di avvalersi della definizione: in tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro quella data il contribuente ha l’onere di depositare, presso l’organo giurisdizionale dinanzi al quale pende la causa, copia della domanda e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.

Il successivo comma 198 disciplina l’effetto del deposito: nelle controversie pendenti in ogni stato e grado il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione.

Nel caso esaminato entrambe le parti hanno allegato la presentazione della domanda di definizione agevolata e l’avvenuto versamento della prima rata. L’Avvocatura dello Stato ha depositato nota della Direzione Regionale della Lombardia attestante la regolarità della domanda, con intervenuto pagamento della prima rata; le ricorrenti hanno depositato memoria con documentazione, chiedendo la declaratoria di estinzione.

La Corte rileva inoltre che gli atti oggetto del giudizio sono inseriti nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, d.l. n. 13 del 2023, disposizione espressamente diretta alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità. L’accertamento dei presupposti è quindi documentale e non richiede alcun esame dei motivi di ricorso.

Quanto alle spese, la Corte applica la regola espressa dall’art. 1, comma 198, legge n. 197 del 2022, lasciandole a carico delle parti che le hanno anticipate. Il processo è pertanto dichiarato estinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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