Soci lavoratori cooperative nessuna tutela disoccupazione fino 2012 (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5947 del 05.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
I soci lavoratori delle società e degli enti cooperativi che esercitano le attività elencate nell’allegato al d.P.R. 30 aprile 1970, n. 602 sono esclusi dall’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria per tutto il periodo antecedente al 1° gennaio 2013. L’estensione della tutela previdenziale, comprensiva dell’Assicurazione sociale per l’impiego, è stata introdotta dall’art. 2, comma 38, della legge n. 92 del 2012, con effetto dal 2013 e con disciplina transitoria dettata dall’art. 2, comma 27, della stessa legge. Ne consegue che, per i periodi anteriori, difettano tanto la prestazione previdenziale quanto la correlativa obbligazione contributiva. La gradualità dell’attuazione della tutela contro la disoccupazione rientra nelle scelte discrezionali del legislatore, non sindacabili sotto il profilo della manifesta irrazionalità o arbitrarietà.

Il Fatto

La lavoratrice, socia di una cooperativa che svolge attività di facchinaggio compresa nell’elenco allegato al d.P.R. n. 602 del 1970, ha prestato attività fino al novembre 2013. Ha domandato al Tribunale di Verona l’accertamento del diritto all’indennità di disoccupazione ASPI e la condanna dell’INPS al pagamento.

Il Tribunale ha respinto la domanda. La Corte d’appello di Venezia ha riformato la pronuncia e ha riconosciuto l’indennità, con interessi dal centoventunesimo giorno successivo alla domanda amministrativa. L’INPS ha impugnato la sentenza per cassazione.

La Motivazione della Corte

La questione verte sull’applicabilità della tutela contro la disoccupazione involontaria ai soci lavoratori delle cooperative ricomprese nel d.P.R. n. 602 del 1970 per i periodi anteriori al 2013. L’INPS deduce che la speciale normativa del citato d.P.R. dispone l’esclusione della tutela per tutti i soci lavoratori, a prescindere dalla forma della retribuzione.

Il Collegio richiama i principi espressi da Cass., sez. lav., n. 24693 del 2021 e Cass., sez. lav., n. 25399 del 2021, dando loro continuità. Da quelle pronunce emerge la particolarità della disciplina recata dal d.P.R. n. 602 del 1970 e l’assenza di protezione dalla disoccupazione involontaria per i soci delle cooperative che esercitano le attività ivi elencate, colmata solo dagli interventi legislativi con effetto graduale dal 2013.

È l’espresso intervento della legge n. 92 del 2012 a confermare l’esistenza di un pregresso contesto normativo che il legislatore ha inteso mutare con norme destinate a produrre effetti, secondo i principi generali, solo per il tempo successivo alla loro entrata in vigore. La riforma degli ammortizzatori sociali ha esteso l’assicurazione ai soci lavoratori delle cooperative e ha reso necessarie disposizioni transitorie per graduare contribuzione e prestazione.

La Corte esclude i profili di illegittimità costituzionale prospettati dalla controricorrente. La tutela contro la disoccupazione è demandata a scelte discrezionali del legislatore, in un bilanciamento degli interessi che tiene conto delle risorse finanziarie disponibili. Le scelte di attuazione graduale non appaiono manifestamente irrazionali né arbitrarie.

Il ricorso è pertanto accolto, con cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con rigetto della domanda originaria, che presupponeva la tutela per il periodo anteriore al gennaio 2013 al fine di maturare il requisito contributivo. Le spese dell’intero processo sono compensate per la complessità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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