Sponsorizzazioni sportive dilettantistiche: presunzione assoluta di inerenza e congruità (Cass. civ. Sez. V n. 6079 del 06.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il regime di cui all’art. 90, comma 8, l. n. 289/2002, nel testo vigente ratione temporis, fissa una presunzione assoluta di inerenza e congruità delle sponsorizzazioni rese a favore di imprese sportive dilettantistiche. Tale presunzione opera quando i corrispettivi erogati siano destinati alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante e sia riscontrata, a fronte dell’erogazione, una specifica attività del beneficiario. Ne consegue la integrale deducibilità delle spese dal reddito dello sponsor. Le valutazioni dell’Ufficio circa l’inerenza e la congruità di quei costi, e in particolare la loro incongruità rispetto al fatturato e al reddito, restano del tutto irrilevanti.
Il Fatto
La società contribuente impugnava un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2007, con cui l’Ufficio had accertato maggiori IVA e IRAP, oltre sanzioni e accessori, per la ritenuta indeducibilità di costi per prestazioni pubblicitarie conseguenti alla stipula di tre contratti di sponsorizzazione, asseritamente privi di inerenza rispetto all’attività esercitata.
La CTP di Ascoli Piceno rigettava il ricorso. La CTR delle Marche accoglieva l’appello della società, sul presupposto che l’Ufficio non avesse contestato l’effettivo sostenimento dei costi, ma la sola inerenza, e che i costi, di importo inferiore a 200.000,00 euro e sostenuti a favore di Associazioni Sportive Dilettantistiche, fossero coperti da presunzione assoluta di inerenza a termini dell’art. 90, comma 8, l. n. 289/2002. L’Ufficio proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il motivo denunciava, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 90, comma 8, l. n. 289/2002, dell’art. 109, quinto comma, d.P.R. n. 917/1986 e dell’art. 2697 cod. civ. Il ricorrente sosteneva che la norma configuri una presunzione di natura pubblicitaria dei costi, ma non una presunzione assoluta di inerenza, la cui inesistenza resterebbe accertabile dall’Ufficio.
La Corte ha respinto le eccezioni di inammissibilità, rilevando che il ricorso rispetta il principio di specificità e non sollecita un riesame degli accertamenti di fatto, ma prospetta un tema di falsa applicazione della norma.
Nel merito, il ricorso è infondato. La giurisprudenza più recente afferma che il regime in esame fissa una presunzione assoluta di inerenza e congruità delle sponsorizzazioni, trattandosi di presunzione assoluta oltre che della natura di spesa pubblicitaria, altresì di inerenza della spesa stessa, purché ne ricorrano i presupposti normativi (Cass., Sez. V, n. 4612 del 2023; Cass., Sez. VI, n. 8981 del 2017). La scelta del legislatore di creare una presunzione assoluta di deducibilità, non sindacabile sulla base di una asserita assenza di ritorno commerciale, è coerente con la nozione di inerenza meramente qualitativa, agganciata all’attività di impresa nel suo complesso e non al ritorno di ricavi (Cass., Sez. V, n. 26238 del 2023; Cass., Sez. V, n. 955 del 2023).
I requisiti della fattispecie sono: che lo sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica; che sia rispettato il limite quantitativo di spesa; che la sponsorizzazione miri a promuovere l’immagine e i prodotti dello sponsor; che il beneficiario abbia posto in essere una specifica attività promozionale (Cass., Sez. VI, n. 2985 del 2022; Cass., Sez. VI, n. 29929 del 2021). In presenza di tali requisiti, le valutazioni su inerenza e congruità restano irrilevanti.
La Corte ha poi distinto il precedente Cass., Sez. VI, n. 2990 del 2021, secondo cui la presunzione non ricorre ove non siano accertati tutti i presupposti della fattispecie, ritenendo isolato il precedente contrario Cass., Sez. V, n. 1326 del 2019. Nella specie, la contestazione riguardava l’incongruità dei costi rispetto ai ricavi, non contestabile ai sensi della norma. Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali.
Nota della Redazione
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