Imposta unica scommesse: CTD e bookmaker estero debitori solidali nel 2011 (Cass. civ. Sez. V n. 6186 del 07.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel sistema dell’imposta unica su concorsi pronostici e scommesse, il soggetto passivo del tributo è chiunque gestisca scommesse raccolte sul territorio nazionale, anche per conto di terzi. Il centro trasmissione dati che opera per conto di un bookmaker estero è quindi obbligato principale, mentre il bookmaker privo di concessione è coobbligato solidale. La solidarietà ha natura paritetica e non dipendente, perché entrambi partecipano all’organizzazione e all’esercizio del gioco. A partire dal periodo d’imposta 2011, la norma interpretativa consente alla ricevitoria di rimodulare le commissioni e traslare il carico tributario sul bookmaker. Nessuna violazione del diritto unionale né del legittimo affidamento può essere prospettata.

Il Fatto

Due società ricorrenti, un centro trasmissione dati residente e un bookmaker con sede all’estero, impugnavano l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle dogane e dei monopoli aveva accertato la debenza dell’imposta unica sulle scommesse per il 2011. L’obbligazione era contestata in via principale alla società italiana, quale centro trasmissione dati, e in via solidale al bookmaker estero.

La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso, la Commissione tributaria regionale confermava rigettando l’appello. Le contribuenti propongono quindi ricorso per cassazione, affidato a otto motivi, uno pregiudiziale, uno preliminare e sei ordinari, chiedendo anche la sospensione e il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto l’istanza di differimento per la conciliazione in udienza proposta dal bookmaker. L’art. 48-bis del d.lgs. n. 546/92 non è stato esteso ai giudizi di cassazione dal d.lgs. n. 220/2023, che richiama al riguardo il solo art. 48. Permane perciò il divieto di mero rinvio di udienza.

Il Collegio esclude poi la necessità della pubblica udienza, in ragione del carattere consolidato dei principi applicabili, e rigetta la richiesta di rinvio pregiudiziale. Le imposte sui giochi non sono armonizzate: rileva la libera prestazione di servizi ex art. 56 TFUE, ma gli obiettivi di tutela dei consumatori e di lotta al gioco minorile giustificano le restrizioni nazionali.

Nel merito, la Corte ricostruisce l’intero quadro normativo, dall’art. 1 del d.lgs. n. 504/1998 all’art. 1, comma 66, della legge n. 220/2010, che ha attribuito la soggettività passiva a chi gestisce scommesse anche per conto di terzi, ubicati anche all’estero. Il presupposto impositivo è la prestazione del servizio di gioco, non la giocata in sé.

La Corte costituzionale n. 27/2018 aveva già chiarito che è incerto il quadro solo per il periodo anteriore al 2011: per le annualità successive la ricevitoria può traslare il tributo sul bookmaker, rimodulando le commissioni. Da qui l’esclusione di ogni violazione del principio di capacità contributiva e dell’affidamento. La solidarietà tra centro trasmissione dati e bookmaker è paritetica, non dipendente, così che il venir meno della responsabilità della ricevitoria per gli anni anteriori non travolge quella del bookmaker.

Quanto agli ulteriori motivi, la Corte esclude il contrasto con l’art. 401 della direttiva 2006/112/CE, ribadendo la compatibilità tra IVA e tributo speciale sui giochi. Infondata è anche la censura sull’esimente delle obiettive condizioni di incertezza, dato che il 2011 è successivo alla norma interpretativa. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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