Appello del difensore antistatario e litisconsorte pretermesso: nullità (Cass. civ. Sez. V n. 6297 del 08.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario il ricorso in appello deve essere proposto nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado, ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992. È pertanto nulla la sentenza di appello che non abbia disposto l’integrazione del contraddittorio verso il litisconsorte pretermesso, quando la controversia non sia scindibile. Il difensore antistatario che impugni la sola statuizione sulle spese è legittimato a proporre appello, ma deve a sua volta evocare in giudizio la parte assistita, portatrice di un interesse qualificato alla pronuncia sulle spese. Non è invece inammissibile l’appello incidentale proposto nei confronti di parti diverse dall’appellante principale, quando sia tempestivo: l’inammissibilità opera solo se l’impugnazione incidentale sia tardiva.
Il Fatto
La Commissione tributaria provinciale di Salerno aveva accolto il ricorso di una società contribuente avverso un avviso di accertamento per IVA relativa all’anno d’imposta 2014, emesso in ragione del contestato utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e della conseguente indetraibilità dell’imposta.
Il difensore della società, antistatario, propose appello avverso la sola statuizione sulle spese; l’Agenzia delle entrate propose a sua volta appello incidentale. La Commissione tributaria regionale della Campania dichiarò inammissibile l’appello del difensore, non essendo egli legittimato in proprio se non per le questioni sulla distrazione, e rigettò l’appello incidentale dell’ente impositore, ritenendo non provata la regolarità della notificazione dell’avviso alla società. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate.
La Motivazione della Corte
Il nucleo della decisione riguarda il corretto svolgimento del contraddittorio in appello. La Corte rileva che il giudizio di primo grado si era svolto nei confronti tanto dell’Agenzia delle entrate quanto della società contribuente. Il difensore antistatario, il quale aveva appellato la sentenza in relazione alla statuizione sulle spese, avrebbe quindi dovuto proporre l’impugnazione anche nei confronti della società, poiché l’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992 impone che il ricorso in appello sia proposto verso tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado.
Non è sostenibile, per il giudice di legittimità, la scindibilità della controversia. Alla pronuncia sulle spese è indubbiamente interessata anche la società contribuente, e la relativa statuizione aveva visto la soccombenza del difensore distrattario, senza che costui l’abbia impugnata: si è così formato un giudicato interno in parte qua.
La Corte esamina poi il ricorso incidentale della società, che lamentava la nullità della sentenza per avere la Commissione regionale ritenuto ammissibile l’appello incidentale dell’Agenzia proposto nei confronti di una parte diversa dall’appellante principale. Il motivo è rigettato. La Corte ricorda il proprio orientamento: l’appello incidentale proposto nei confronti di parti diverse dall’appellante principale è inammissibile solo quando sia tardivo (Cass. n. 15292 del 2015; Cass. n. 5989 del 2020), non anche quando sia tempestivo (Cass. n. 2848 del 1983), come avvenuto nel caso di specie.
Né, aggiunge il Collegio, è ipotizzabile un onere della parte appellata di notificare l’appello al litisconsorte necessario pretermesso dall’appellante, giacché l’appello incidentale va unicamente depositato e non notificato alla controparte, ai sensi dell’art. 54 del d.lgs. n. 546 del 1992.
Ne consegue la nullità della sentenza della Commissione tributaria regionale, che avrebbe dovuto disporre l’integrazione del contraddittorio in appello nei confronti della società contribuente. Il primo motivo di ricorso principale è pertanto accolto, gli ulteriori motivi restano assorbiti e il ricorso incidentale è rigettato. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame previa integrazione del contraddittorio, anche per le spese. Ricorrono infine i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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